Cassazione Civile, Ordinanza n. 10685/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una impresa individuale operante nel settore video aveva ottenuto in primo grado e poi in appello la condanna di una controparte al pagamento di euro 5.644,60 per riprese e montaggio video eseguiti nella prima metà del 2015 e rimasti asseritamente insoluti. La convenuta aveva sempre negato di aver conferito alcun incarico e di aver ricevuto prestazioni. In appello la Corte territoriale ha ritenuto provata l’esecuzione delle attività e la debenza del corrispettivo sulla base di prove testimoniali, documenti, una missiva del 30.4.2015 e dell’ingiustificata mancata comparizione della titolare all’interrogatorio formale. Nel ricorso per cassazione la società/impresa ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che mancasse prova dell’accordo sul prezzo e quindi del contratto; 2) nullità della sentenza per mancata motivazione sull’assenza all’interrogatorio formale e sull’uso dell’art. 232 c.p.c., deducendo che non fosse stata considerata la richiesta di prova delegata presso il tribunale di residenza; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e ancora difetto di motivazione, assumendo che le prove valorizzate riguardassero periodi diversi e non dimostrassero le prestazioni fatturate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: il vizio di omesso esame era precluso dalla "doppia conforme"; la motivazione della sentenza d’appello era ritenuta esistente e conforme al minimo costituzionale; le doglianze su contratto, prezzo, art. 115 c.p.c. e valutazione delle prove miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte d’appello aveva effettivamente motivato sia sull’ingiustificata mancata comparizione all’interrogatorio formale sia sulla legittimità della decisione di non disporre la prova delegata; inoltre l’eventuale applicazione dell’art. 232 c.p.c. non era da sola decisiva, essendo solo uno degli elementi probatori considerati. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: non vi era violazione dell’art. 2697 c.c., perché non era stato invertito l’onere della prova, ma contestata solo la valutazione delle risultanze istruttorie; anche qui la censura tendeva a una inammissibile revisione del merito in presenza di pronunce conformi. La ricorrente è stata condannata, oltre al rigetto, al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c., comma 4, e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
indicato come rito originario introduttivo della domanda di pagamento, poi mutato in ordinario
proposta di definizione anticipata
la decisione è stata resa conformemente alla proposta del consigliere delegato
non rileva quale ragione di incompatibilità
la partecipazione del consigliere delegato non integra causa di incompatibilità
non rileva quale ragione di incompatibilità
richiamato insieme all’art. 51 c.p.c. per escludere incompatibilità del consigliere delegato
mancanza assoluta di motivazione
la censura è ammissibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 111 Cost.
mancanza assoluta di motivazione
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; nel caso concreto la sentenza d’appello lo ha rispettato
il vizio di omesso esame è precluso in presenza di doppia conforme; il sindacato sulla motivazione è ristretto alle anomalie estreme
violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1346 del codice civile
la doglianza non riguardava la corretta interpretazione della norma astratta, ma la ricostruzione del fatto e del contenuto del contratto
violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1346 del codice civile
la censura sul prezzo attiene alla valutazione del fatto e non a un errore di sussunzione
violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cpc
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere sulla domanda o eccezione
violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cpc
sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi
l’ingiustificata mancata comparizione all’interrogatorio formale può consentire, ma non imporre, di ritenere ammessi i fatti dedotti; tale valutazione non è decisiva da sola ma si inserisce nel complesso del materiale probatorio
violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 del codice civile
la violazione dell’onere della prova si ha solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma
applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
dovuto l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando vi sia "doppia conforme" tra primo e secondo grado sul punto, salvo i limiti espressamente riconosciuti dall’art. 360 c.p.c.
- La denuncia di mancanza assoluta di motivazione è accoglibile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante: assenza materiale di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. la contestazione della valutazione comparativa delle prove: la norma è violata solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
- Non sussiste violazione dell’art. 2697 c.c. se il giudice non ha invertito il riparto dell’onere probatorio, ma ha semplicemente apprezzato in modo non condiviso le prove acquisite.
- L’omessa comparizione all’interrogatorio formale può legittimare la valutazione di ammissione dei fatti dedotti, ma tale effetto è discrezionale e va letto nel contesto dell’intero compendio probatorio, non come prova autosufficiente e decisiva.
- La deduzione di una nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale non può essere trasformata, in sede di legittimità, in una richiesta di nuova ricostruzione del fatto e del contenuto del rapporto negoziale.
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