Cassazione Penale, Ordinanza n. 00098/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda trae origine da un procedimento per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, definito con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. In sede esecutiva il G.i.p. di Bologna ha deciso sulla richiesta di restituzione di 11.550 euro e di alcuni telefoni sequestrati in fase investigativa: ha disposto la confisca del denaro, ritenendolo profitto o prezzo del reato o comunque somma di provenienza non giustificata ai sensi della disciplina sulla confisca obbligatoria, e ha invece ordinato la restituzione dei telefoni. Il difensore ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione degli artt. 240 e 240-bis c.p., nonché dell’art. 85 d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la confisca del denaro era stata disposta sulla base di una mera presunzione di illecita provenienza, senza un adeguato accertamento del collegamento tra la somma e il reato.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della censura sulla confisca. Ha riqualificato l’impugnazione non come ricorso per cassazione, ma come opposizione contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso senza formalità in materia di confisca o restituzione delle cose sequestrate. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna affinché provveda sull’opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha preferito la riqualificazione dell’atto in applicazione del principio di conservazione e del favor impugnationis.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È il reato per cui il procedimento era stato definito con patteggiamento; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata oltre al riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena che aveva definito il procedimento di cognizione.
Richiamato dal giudice dell’esecuzione quale fondamento della confisca obbligatoria del denaro di provenienza non giustificata.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato insieme all’art. 240-bis c.p. per affermare l’obbligatorietà della confisca del denaro nel procedimento per stupefacenti.
Norma invocata nel ricorso per contestare la confisca del denaro come prezzo o profitto del reato.
art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), c.p.p.
Indicato quale parametro di ricorso, poi riqualificato dalla Corte in opposizione.
La Corte afferma che, quando il giudice dell’esecuzione decide sulla confisca o sulla restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento emesso senza formalità è opponibile davanti allo stesso giudice.
Norma che, nel disciplinare la decisione del giudice dell’esecuzione su confisca o restituzione, rinvia al procedimento ex art. 667, comma 4, c.p.p.
Usato per fondare la riqualificazione dell’impugnazione secondo il principio di conservazione degli atti e favor impugnationis.
Richiamato quale disciplina procedimentale cui il giudice dell’esecuzione deve attenersi una volta trasmessi gli atti sull’opposizione.
Massime di principio
- Quando il giudice dell’esecuzione decide sulla confisca o sulla restituzione di beni sequestrati con provvedimento emesso senza formalità, il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, ma l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione.
- L’impugnazione va riqualificata in modo conforme alla sua reale natura processuale, applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, anche se la parte l’abbia formalmente proposta come ricorso per cassazione.
- In materia esecutiva, la corretta individuazione del rimedio avverso il provvedimento sulla confisca o restituzione prevale sulla qualificazione formale data dalla parte, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente per l’opposizione.
- La questione sulla legittimità sostanziale della confisca resta assorbita se l’impugnazione è proposta con mezzo non corretto e deve essere convertita nel rimedio previsto dalla legge.
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