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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41853/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato, condannato in appello con sentenza del 6 novembre 2018 divenuta irrevocabile il 20 febbraio 2019, ha proposto dinanzi alla Corte di appello istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e, in subordine, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado. Ha dedotto di aver appreso solo nel febbraio 2025, al momento della notifica dell'ordine di esecuzione della pena, di essere stato condannato in appello a una pena più grave rispetto a quella di primo grado; ha sostenuto di non aver avuto conoscenza incolpevole del giudizio d'appello perché, dopo la revoca degli arresti domiciliari, si era allontanato dall'Italia per rientrare nel Paese d'origine, perdendo i contatti con il difensore, il quale non avrebbe potuto proporre ricorso per cassazione. La Corte di appello ha rigettato la rescissione e trasmesso gli atti alla Corte di cassazione per la sola domanda di restituzione nel termine. In Cassazione il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dell'istanza. La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di restituzione nel termine perché proposta al giudice sbagliato e pervenuta alla Cancelleria della Corte di cassazione solo il 13 giugno 2025, a distanza di mesi dalla conoscenza della sentenza, quindi tardivamente; ha inoltre osservato che l'istanza ex art. 175 c.p.p. non è un mezzo di impugnazione e che non si applica la disciplina di trasmissione dell'art. 568, comma 5, c.p.p. al di fuori del perimetro delle impugnazioni. In ogni caso la richiesta è stata giudicata anche infondata nel merito, poiché non era stato allegato alcun caso fortuito o forza maggiore idoneo a giustificare l'omesso rispetto del termine, essendo stata prospettata solo la volontaria partenza dall'Italia dopo il primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine. Ha escluso sia l'applicabilità dell'art. 568, comma 5, c.p.p. all'istanza ex art. 175 c.p.p., sia la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., perché il procedimento è stato introdotto con una 'richiesta' e non con un 'ricorso'. È stata anche affermata l'infondatezza nel merito dell'istanza, per mancanza di allegazioni su caso fortuito o forza maggiore.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    richiamato come base della domanda principale di rescissione del giudicato, poi rigettata dalla Corte d'appello; nella decisione di legittimità non viene esaminato nel merito perché il focus è sulla restituzione nel termine.

  • art. 175, comma 4, c.p.p.

    la competenza a decidere sulla restituzione nel termine per impugnare spetta al giudice competente sull'impugnazione; la domanda, proposta al giudice erroneo, è stata ritenuta tardiva/inammissibile.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    la regola della trasmissione al giudice competente non ha portata generale e opera solo nell'ambito delle impugnazioni, quando l'errore dipende da erronea qualificazione del mezzo; non si applica all'istanza di restituzione nel termine.

  • art. 616 c.p.p.

    la sanzione pecuniaria per inammissibilità del 'ricorso' non è applicabile quando il procedimento è introdotto con una 'richiesta' e non con un ricorso.

  • art. 592 c.p.p.

    le spese processuali non possono essere poste a carico del richiedente, poiché la restituzione nel termine non ha natura di impugnazione e non introduce un giudizio impugnatorio.

Massime di principio

  • L'istanza di restituzione nel termine per impugnare deve essere proposta al giudice competente a decidere sull'impugnazione cui si riferisce; se è indirizzata a un giudice diverso e giunge al giudice competente oltre il termine rilevante, può essere dichiarata inammissibile per tardività.
  • La regola di trasmissione dell'atto al giudice competente ex art. 568, comma 5, c.p.p. non costituisce un principio generale estensibile a qualsiasi domanda rivolta a un giudice incompetente: essa opera nell'ambito delle impugnazioni e, in particolare, quando l'errore riguarda la qualificazione del mezzo di gravame.
  • L'istanza ex art. 175 c.p.p. non ha natura di mezzo di impugnazione; di conseguenza non le si applicano automaticamente le disposizioni processuali previste per il ricorso o per il gravame, incluse quelle sulla condanna alle spese e sulla sanzione pecuniaria.
  • Ai fini della restituzione nel termine, il richiedente deve allegare e dimostrare un impedimento riconducibile a caso fortuito o forza maggiore; la sola scelta volontaria di allontanarsi dal territorio nazionale o la perdita di contatto con il difensore non sono, di per sé, sufficienti se non accompagnate da una causa non imputabile.
  • Quando la richiesta è dichiarata inammissibile ma il procedimento non è un ricorso, non si applica la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. e non si fa luogo, per la medesima ragione, alla condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 592 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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