Cassazione Penale, Ordinanza n. 00036/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato, a mezzo di procuratore speciale, ha proposto richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p. avverso una sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti. Sosteneva di essere stato condannato in assenza: la nomina del difensore di fiducia era intervenuta nelle indagini preliminari, all'udienza preliminare era stato dichiarato contumace e il decreto che dispone il giudizio era stato notificato al domicilio senza che egli ne avesse concreta conoscenza. Deduceva inoltre di essersi trovato fuori dall'Italia nel periodo di inizio del dibattimento, allegando elementi relativi ai propri spostamenti, e affermava di avere avuto conoscenza della sentenza solo in data 5.7.2025.
La decisione
La Corte ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato. Ha ritenuto che, in base al criterio temporale per individuare la disciplina applicabile dopo le modifiche dell'art. 629-bis c.p.p. apportate dal d.lgs. 150/2022, conta il momento in cui il condannato assente ha avuto conoscenza della sentenza e quindi la possibilità di proporre l'impugnazione straordinaria. Poiché il ricorrente deduceva di avere avuto conoscenza della decisione in data 5.7.2025, la domanda doveva essere trattata ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., con competenza della Corte di appello di Milano, alla quale sono stati trasmessi gli atti.
Norme richiamate
art. 625-ter c.p.p.
norma richiamata quale base della richiesta di rescissione del giudicato proposta dal condannato
art. 629-bis c.p.p.
è la disciplina ritenuta applicabile in ragione del momento di conoscenza della sentenza da parte del condannato assente; individua la competenza della Corte di appello
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
richiamato per le modifiche apportate all'art. 629-bis c.p.p., rilevanti ai fini dell'individuazione della disciplina transitoria
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice per i reati per i quali il ricorrente era stato condannato
Massime di principio
- In materia di rescissione del giudicato e di disciplina transitoria conseguente alle modifiche normative, il criterio per individuare la norma applicabile non è il momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, ma quello in cui il condannato assente ha acquisito conoscenza della decisione e ha potuto esercitare l'impugnazione straordinaria.
- Se dalla prospettazione della parte risulta che la conoscenza della sentenza è intervenuta in un momento successivo alla formazione del giudicato, la competenza a decidere sulla richiesta va individuata secondo la disciplina dell'art. 629-bis c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice competente.
- La richiesta di rescissione del giudicato presuppone l'allegazione di una condanna pronunciata in assenza e la deduzione di una mancata effettiva conoscenza del processo o della sentenza, ma la verifica della competenza e del rito applicabile precede l'esame nel merito della domanda.
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