Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00036/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il condannato, a mezzo di procuratore speciale, ha proposto richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p. avverso una sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti. Sosteneva di essere stato condannato in assenza: la nomina del difensore di fiducia era intervenuta nelle indagini preliminari, all'udienza preliminare era stato dichiarato contumace e il decreto che dispone il giudizio era stato notificato al domicilio senza che egli ne avesse concreta conoscenza. Deduceva inoltre di essersi trovato fuori dall'Italia nel periodo di inizio del dibattimento, allegando elementi relativi ai propri spostamenti, e affermava di avere avuto conoscenza della sentenza solo in data 5.7.2025.

La decisione

La Corte ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di rescissione del giudicato. Ha ritenuto che, in base al criterio temporale per individuare la disciplina applicabile dopo le modifiche dell'art. 629-bis c.p.p. apportate dal d.lgs. 150/2022, conta il momento in cui il condannato assente ha avuto conoscenza della sentenza e quindi la possibilità di proporre l'impugnazione straordinaria. Poiché il ricorrente deduceva di avere avuto conoscenza della decisione in data 5.7.2025, la domanda doveva essere trattata ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., con competenza della Corte di appello di Milano, alla quale sono stati trasmessi gli atti.

Norme richiamate

  • art. 625-ter c.p.p.

    norma richiamata quale base della richiesta di rescissione del giudicato proposta dal condannato

  • art. 629-bis c.p.p.

    è la disciplina ritenuta applicabile in ragione del momento di conoscenza della sentenza da parte del condannato assente; individua la competenza della Corte di appello

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    richiamato per le modifiche apportate all'art. 629-bis c.p.p., rilevanti ai fini dell'individuazione della disciplina transitoria

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norma incriminatrice per i reati per i quali il ricorrente era stato condannato

Massime di principio

  • In materia di rescissione del giudicato e di disciplina transitoria conseguente alle modifiche normative, il criterio per individuare la norma applicabile non è il momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, ma quello in cui il condannato assente ha acquisito conoscenza della decisione e ha potuto esercitare l'impugnazione straordinaria.
  • Se dalla prospettazione della parte risulta che la conoscenza della sentenza è intervenuta in un momento successivo alla formazione del giudicato, la competenza a decidere sulla richiesta va individuata secondo la disciplina dell'art. 629-bis c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice competente.
  • La richiesta di rescissione del giudicato presuppone l'allegazione di una condanna pronunciata in assenza e la deduzione di una mancata effettiva conoscenza del processo o della sentenza, ma la verifica della competenza e del rito applicabile precede l'esame nel merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.