Cassazione Penale, Ordinanza n. 41858/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La pronuncia riguarda un ricorso straordinario proposto avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione. In quella decisione la Suprema Corte, decidendo sul ricorso dell'imputato contro la sentenza d'appello di Venezia del 18 aprile 2023, aveva annullato senza rinvio limitatamente alla confisca e aveva dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, condannando però l'imputato alla rifusione delle spese in favore di due parti civili. Il ricorrente ha dedotto che tale statuizione sulle spese fosse errata, perché la sentenza di appello aveva già revocato le statuizioni civili nei suoi confronti, in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. relativamente al reato di riciclaggio contestato al capo 92. Il ricorso chiede quindi la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza di cassazione, limitatamente alla condanna alle spese in favore delle parti civili Regione Veneto e CGIL Camera del Lavoro di Verona.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso straordinario, ravvisando un errore percettivo di tipo materiale e non valutativo nella precedente sentenza di legittimità. Ha quindi disposto la correzione della motivazione e del dispositivo della sentenza n. 10069 del 05/02/2025, eliminando il nominativo dell'imputato tra i soggetti condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili Regione Veneto e CGIL Camera del Lavoro di Verona. Ha inoltre precisato che non vi era interesse della parte civile Arcamone Alessandro a partecipare al presente giudizio, non essendo la sua posizione attinente a quella dell'imputato. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Norme richiamate
Consente la correzione, in sede straordinaria, dell'errore materiale o percettivo contenuto nella sentenza di legittimità, quando l'errore sia non valutativo e risulti emendabile attraverso la rettifica del testo della decisione.
Richiamato solo come aggravante esclusa dalla sentenza di appello; la sua esclusione è indicata come antecedente logico della revoca delle statuizioni civili.
Massime di principio
- L'errore percettivo della sentenza di cassazione, quando consista nell'attribuire a una parte una statuizione incompatibile con quanto risulta dagli atti e dalla stessa decisione impugnata, è emendabile con il ricorso straordinario per correzione di errore materiale ex art. 625-bis c.p.p.
- La correzione è ammissibile solo se l'errore è materiale e non implica rivalutazione del merito o del contenuto decisorio: in tal caso la Corte può intervenire sul dispositivo e sulla motivazione per eliminare la statuizione erroneamente riportata.
- Quando la sentenza di appello abbia revocato le statuizioni civili nei confronti dell'imputato, una successiva condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese in favore delle medesime parti civili integra un errore materiale correggibile, non una scelta valutativa insindacabile.
- Ai fini della partecipazione al giudizio straordinario ex art. 625-bis c.p.p., occorre un concreto interesse della parte: in mancanza di attinenza tra la posizione del terzo e quella dell'imputato, la sua partecipazione non è giustificata.
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