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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44400/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello (che aveva dichiarato non doversi procedere per alcune condotte distrattive ma aveva confermato la responsabilità per bancarotta documentale e rideterminato le pene): Vinti ha denunciato violazione del principio ne bis in idem con riferimento a un precedente procedimento per truffa conclusosi con declaratoria di prescrizione, ha contestato l'attribuzione di condotte a lui ascritte materialmente al Giarrusso (sostenendo di essersi dimesso e di aver perso i poteri) e ha censurato la valutazione delle circostanze e della recidiva; Giarrusso ha contestato la fondatezza della responsabilità per bancarotta documentale per carenza di prova dell'elemento soggettivo, ha rilevato l'assenza di valutazione autonoma del curatore nella relazione ex art. 33 I.fall., ha sostenuto che le irregolarità contabili potevano avere spiegazioni diverse e non essere riconducibili alla sua volontà fraudolenta, e ha censurato la dosimetria della pena e la comparazione delle circostanze.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: i motivi proposti sono stati ritenuti o manifestamente infondati o privi di specificità. In particolare la Corte ha richiamato il principio ne bis in idem e la sua portata, ha ritenuto che le questioni difensive erano già esaminate dalla Corte territoriale o non sufficientemente specificate, ha confermato la possibilità per il giudice di valorizzare altre risultanze anche in assenza di una relazione autonoma del curatore e ha richiamato la consolidata giurisprudenza sulla responsabilità dell'amministratore di fatto. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende di una somma pari a euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 4, par. 1

    «[n]essuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»

    La Corte ha richiamato il principio ne bis in idem come garanzia che impedisce un nuovo processo per fatti identici; tuttavia ha precisato che, ove l'identità dei fatti sia accertata o le censure siano infondate, il motivo è manifestamente infondato o inammissibile

  • Costituzione italiana, artt. 24 e 111

    Richiamate come cornice costituzionale delle garanzie processuali richiamate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2016

  • Sentenza Corte costituzionale n. 149 del 2022

    Utilizzata per spiegare la portata della garanzia ne bis in idem come tutela fondamentale della persona contro la riproposizione di un nuovo processo per fatti identici

  • Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti entro i quali sono stati articolati i motivi di ricorso (ambito e specificità richiesti)

  • Art. 219, primo comma, legge fallimentare (I.fall.)

    Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti/attenuanti e al giudizio di equivalenza nella determinazione della pena

  • Art. 33 legge fallimentare (I.fall.)

    Citato perché i ricorrenti avevano contestato la mancanza di una valutazione autonoma del curatore; la Corte ha però osservato che l'assenza di tale relazione non impedisce al giudice di valutare altre risultanze

  • Art. 2409 cod. civ.

    Richiamato in relazione alle relazioni contabili utilizzate in altri procedimenti (es. azione di rimozione dell'amministratore) e alla loro riferibilità

  • Artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati come principi che guidano la discrezionalità del giudice nella fissazione della pena base e nell'applicazione delle aggravanti/attenuanti; la Corte ha ritenuto non censurabile la valutazione sulla congruità della pena salvo generico arbitrio

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi

  • Decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Citato in ordine alla richiesta di trattazione orale ex normativa emergenziale

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n. 10713 del 25/02/2010 Contaldo; Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011 Assello; Sez. 5 n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014 Ferrario)

    La Corte ha richiamato precedenti che: a) motivano i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni discrezionali del merito (comparazione delle circostanze); b) affermano la responsabilità dell'amministratore di fatto per i reati fallimentari quando sussistono condizioni oggettive e soggettive

Massime di principio

  • Il principio ne bis in idem impedisce un nuovo processo per fatti identici: se l'identità materiale dei fatti è accertata la questione deve essere valutata alla luce di tale garanzia; però la sua invocazione va formulata in modo specifico e pertinente al quadro fattuale
  • Le censure di fatto e la valutazione della prova rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se affette da illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione
  • L'amministratore di fatto è sottoposto agli stessi doveri e può essere ritenuto penalmente responsabile come l'amministratore di diritto, quando emergano elementi che lo collegano alle condotte penalmente rilevanti
  • La mera dimissione, se non seguita dalla sostituzione dell'organo, non elimina automaticamente i doveri tipici della carica e non basta, di per sé, a escludere la responsabilità
  • L'assenza di una relazione autonoma del curatore fallimentare non preclude l'utilizzabilità di altre risultanze probatorie: il giudice può fondare la decisione su diverse fonti se motivate
  • Le doglianze sulla determinazione della pena e sulla comparazione delle circostanze devono dimostrare specifici profili di illogicità o arbitrarietà per superare il limite della sindacabilità in Cassazione
  • Per impugnare efficacemente in cassazione occorre formulare motivi specifici e coerenti con i limiti di deducibilità previsti dalle norme processuali; motivi generici o ricostruzioni difensive già esaminate dal giudice di merito sono destinati all'inammissibilità

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