Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato dalla documentazione allegata al controricorso che erano state versate le rate previste per la rottamazione dei ruoli relative alla cartella oggetto di lite. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali Mod. 740/97 e Unico 2007, contestando l’irrogazione delle sanzioni e invocando l’esimente di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. La tesi difensiva era che gli omessi o irregolari adempimenti tributari fossero imputabili al consulente fiscale, il quale avrebbe prospettato infondatamente la possibilità di utilizzare crediti d’imposta. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, ma in sede di controricorso la società ha rappresentato di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei ruoli ('rottamazione') ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. nella l. n. 225 del 2016, producendo documentazione attestante il pagamento delle rate relative alla cartella impugnata.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Invocato dalla società quale esimente sanzionatoria per l’errore asseritamente imputabile al consulente fiscale.
art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016
Richiamato in relazione alla definizione agevolata dei ruoli ('rottamazione'), la cui adesione e il cui pagamento hanno determinato la cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito alla definizione agevolata dei ruoli e di avere versato le rate dovute per la cartella impugnata, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L’estinzione per cessata materia del contendere assorbe l’esame dei motivi di ricorso e rende superflua ogni pronuncia sul merito delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
- Nel processo tributario, la produzione in cassazione di documentazione idonea a comprovare il pagamento delle rate della procedura agevolata può essere sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio.
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