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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3721/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto legittimato passivo e lo aveva condannato al pagamento di somme a favore dell'appaltatrice e della Provincia. I motivi principali erano: (i) difetto di legittimazione passiva del Ministero rispetto all'azione fondata sul rapporto contrattuale tra Provincia (appaltante) e Impresa Rozzi, poiché il Ministero sarebbe stato solo finanziatore; (ii) contestazione dell'opponibilità al Ministero della transazione/accordo tra Provincia e Impresa (scrittura privata del 25-6-2014) che aveva quantificato il credito complessivo e stabilito il pagamento di Euro 9.000.000 da parte della Provincia; (iii) contestazione della imputabilità al Ministero dei ritardi nei collaudi e nei pagamenti alla luce dell'art. 9 co.3 d.lgs. 96/1993 e del decreto commissariale n. 4443/1995.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Ministero. Ha confermato la statuizione della Corte d'appello che, in applicazione dell'art. 9 co.3 d.lgs. 96/1993, ha ritenuto sussistere un accollo ex lege da parte del Ministero degli importi ancora dovuti all'appaltatore, anche a seguito di contenzioso; ha escluso che il decreto commissariale potesse derogare a tale previsione normativa. Ha ritenuto infondati i mezzi sul difetto di legittimazione e sul mancato coinvolgimento del Ministero nella transazione, osservando altresì che, per la posizione processuale del Ministero (mancata tempestiva impugnazione/contestazione della quantificazione), lo stesso non poteva ottenere un risultato pratico favorevole con il motivo relativo alla transazione (carenza di interesse). Ha inoltre confermato che la Provincia, avendo pagato Euro 9.000.000, poteva esperire rivalsa nei confronti del soggetto riconosciuto responsabile (il Ministero). Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di cassazione sono compensate in considerazione della complessità della questione; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per esenzione soggettiva del Ministero.

Norme richiamate

  • d.lgs. 3-4-1993 n.96, art.9 co.3

    "Le opere già completate sono trasferite ai soggetti destinatari individuati dal commissario ad acta. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al pagamento degli importi ancora da corrispondere all'appaltatore o al concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che risulteranno dovuti a seguito della risoluzione delle controversie insorte durante l'esecuzione del contratto"

    La Corte ha interpretato la norma come configurante un accollo ex lege da parte del Ministero dell'obbligazione di pagamento residua verso l'appaltatore (compresi importi derivanti da contenzioso), con conseguente legittimazione passiva del Ministero rispetto alla domanda del creditore.

  • cod. civ. artt. 1965 e 1372

    Richiamati con riferimento alla materia delle transazioni; la Corte ha osservato che, pur essendo la transazione efficace tra le parti, la sua opponibilità a terzi richiede in generale la partecipazione/accettazione o posizioni processuali che rendano inevitabile l'effetto nei confronti del terzo; nella fattispecie però la posizione processuale del Ministero (mancata tempestiva contestazione della quantificazione) ha impedito ogni vantaggio pratico dall'impugnazione.

  • D.P.R. 21 dicembre 1993 n.1063 art.36 e capitolato speciale art.98

    Utilizzati per fissare i termini teorici di emissione dei certificati di collaudo e dunque per la valutazione delle decorrenze degli interessi; la Corte ha ritenuto acquisito che i collaudi sarebbero dovuti essere eseguiti in date anteriori e che non era attribuibile responsabilità della Provincia per i ritardi emergenti.

  • cod. proc. civ. art.92 co.2

    La Corte ha compensato le spese di cassazione alla luce della complessità della questione e del rilievo costituzionale richiamato, ritenendo sussistenti i presupposti per la compensazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 art.13 co.1-quater

    Richiamato rispetto al criterio per il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha escluso il raddoppio per l'esenzione soggettiva del Ministero.

Massime di principio

  • Se opera l'art.9 co.3 d.lgs. 96/1993 (trasferimento di opere già completate), il Ministero può essere considerato obbligato ex lege al pagamento dei saldi dovuti all'appaltatore, compresi gli importi risultanti da controversie; ciò determina la sua legittimazione passiva verso l'appaltatore.
  • Un atto amministrativo (es. decreto commissariale) non può derogare a una disposizione di legge che attribuisce all'Amministrazione un accollo di obbligazioni: la norma primaria prevale.
  • La transazione tra appaltatore e concedente/ente trasferitario non è automaticamente opponibile a un terzo (es. Ministero) che non vi abbia partecipato; tuttavia la posizione processuale del terzo (mancata tempestiva impugnazione o deduzione) può renderne di fatto impossibile la contestazione e produrre effetti pratici analoghi.
  • Per contestare la quantificazione del credito o l'efficacia di accordi transattivi nei confronti di terzi è necessario agire tempestivamente nei gradi di giudizio: omissioni procedurali possono precludere il successo in Cassazione per carenza di interesse o per preclusioni del giudizio di rinvio.
  • La Provincia che abbia pagato somme in esecuzione di una sentenza o di un accordo può esperire azione di rivalsa nei confronti del soggetto successivamente riconosciuto responsabile, salvo diversa responsabilità accertata della Provincia stessa.
  • In sede di Cassazione la valutazione dell'interesse all'impugnazione include l'esame del risultato pratico ottenibile: un ricorso che, se accolto, determinerebbe per il ricorrente un esito peggiore è di norma inammissibile per mancanza di interesse.

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