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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3722/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la legittimità dell'avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'anno 2009. I motivi erano quattro: 1) violazione e falsa applicazione delle norme statali e regionali e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., sostenendo che l'imposizione non poteva riguardare concessioni rilasciate dalle Autorità portuali quando il canone fosse corrispettivo discrezionale; 2) violazione degli artt. 117 e 119 Cost. per modifica regionale illegittima dell'ambito di applicazione del tributo (legge regionale 1998 n.57); 3) violazione di norme sul potere di accertamento e sulla sanzionabilità (art. 2 l.281/1970 comma 3 e norme correlate) e richiesta di disapplicazione delle sanzioni per oggettiva incertezza normativa dovuta a prassi amministrativa contraddittoria; 4) nullità per omessa pronuncia su deduzione relativa all'incidenza della disciplina portuale (art. 1 cod. nav. e l. 84/1994).

La decisione

La Corte ha rigettato in gran parte il ricorso, riconfermando che il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione e dall'uso dei beni demaniali indipendentemente dall'Autorità che rilascia la concessione, e che la disciplina regionale ha legittimamente attuato la normativa statale. Ha però accolto il terzo motivo limitatamente al regime sanzionatorio: a fronte di una prolungata prassi amministrativa interpretativa la quale riteneva escluse le concessioni demaniali marittime dall'ambito applicativo del tributo, la situazione di incertezza interpretativa giustifica l'esclusione delle sanzioni. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata soltanto con riferimento alle sanzioni, che sono dichiarate non dovute. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.

    La Corte interpreta il presupposto impositivo come l'occupazione e l'uso assentiti dei beni demaniali/patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità che rilascia la concessione; la norma regola anche base imponibile e limiti di aliquota.

  • Legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (articolo unico)

    Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo ed accertamento, gli enti competenti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione i dati relativi alle concessioni esistenti nei rispettivi ambiti territoriali ...; A decorrere dal 1 gennaio 1994 l’imposta ... limitatamente alle concessioni demaniali marittime, è commisurata, al quindici per cento del canone statale di concessione.

    La Corte ritiene che la disciplina regionale abbia correttamente determinato la misura dell'imposta per le concessioni demaniali marittime e abbia legittimamente previsto modalità di riscossione e controllo in attuazione della legge statale.

  • Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (art. 1)

    Dall'1 gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta regionale sulle concessioni statali ... L'imposta è commisurata al 100 per cento del canone di concessione statale.

    Atto di attuazione regionale della norma statale che ha disciplinato l'applicazione, l'ambito e la misura del tributo sul territorio regionale; legittima la regolazione regionale in materia di accertamento e riscossione.

  • Decreto-legge n. 400 del 1993, conv. in legge n. 494 del 1993 (art. 4 e art. 7)

    Rilevato come fonte che consente alle Autorità portuali di adottare criteri per la determinazione della base imponibile, purché non comportino canoni inferiori a quelli decretati; la Corte ne trae supporto sul rispetto della riserva relativa di legge.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10

    Stabilisce il principio di tutela dell'affidamento: circolari ministeriali non creano diritti/obblighi ma possono giustificare l'esclusione delle sanzioni se il contribuente ha fatto affidamento su interpretazioni amministrative errate.

  • Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11

    Atto che ha trasformato il tributo in tributo proprio regionale dal 1° gennaio 2013, escludendo l'efficacia retroattiva; conferma che successiva disciplina regionale non può essere intesa come interpretazione autentica retroattiva.

  • D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8

    Norma che ha consentito alle regioni di sopprimere o trasformare tributi, contesto normativo entro il quale si è inquadrata la riforma regionale del 2012.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (riordino legislazione portuale)

    Normativa che attribuisce funzioni alle Autorità portuali; la Corte rileva che l'attribuzione di funzioni portuali non esclude di per sé il presupposto impositivo regionale basato sull'occupazione e l'uso.

Massime di principio

  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione.
  • La normativa regionale che attua la legge statale è legittima se resta nei limiti e nei criteri fissati dalla legge statale (riserva relativa di legge): la Regione può disciplinare misura, riscossione e controlli purché non ecceda i poteri statali.
  • Le circolari e gli atti di prassi dell'amministrazione finanziaria non costituiscono fonte di obblighi ma possono incidere sul regime sanzionatorio: se esiste una persistente e diffusa prassi amministrativa che induce incertezza interpretativa, le sanzioni possono essere escluse per tutela dell'affidamento del contribuente.
  • Le modifiche regionali successive che trasformano la natura del tributo (es. in tributo proprio) non hanno efficacia retroattiva e non possono essere interpretate come interpretazioni autentiche della previgente disciplina se non esplicitamente disposte.
  • In caso di contestazione, la verifica deve distinguere la devonoza dell'imposta (che resta dovuta quando sussiste il presupposto) dalla sanzionabilità dell'omissione: l'obbligo tributario non viene meno per interpretazioni amministrative errate, ma le sanzioni possono essere relieve se sussiste oggettiva incertezza.
  • Le Regioni possono disciplinare poteri di accertamento e riscossione in attuazione della legge statale; la presenza di enti diversi (Autorità portuali) che gestiscono le concessioni non annulla il presupposto impositivo regionale.

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