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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3716/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla vendita di un mammografo giudicato affetto da vizio consistente in eccessiva rumorosità del motore. Centro Polispecialistico Multimedical aveva chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo (Euro 92.306,40) e il risarcimento danni; il Tribunale aveva rigettato, la Corte d'appello aveva invece dichiarato risolto il contratto per inadempimento, condannando Farmac. D. Bonfanti S.r.l. alla restituzione del prezzo e rigettando la domanda di risarcimento per mancanza di prova del danno. Elettromedical era stata ritenuta non legittimata passiva; Farmac. D. Bonfanti ha proposto ricorso per cassazione articolato su motivi relativi a vizio di motivazione, erronea valutazione dei termini di denuncia e prescrizione, omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio e violazione degli artt. sulla risoluzione; Centro ha proposto ricorso incidentale chiedendo di ritenere Elettromedical responsabile ai sensi del Codice del Consumo e denunciando omesso esame di documenti probatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Farmac. D. Bonfanti S.r.l. sia il ricorso incidentale di Centro Polispecialistico Multimedical S.r.l., confermando la sentenza della Corte d'appello di Catania. La Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del giudice di merito in ordine all'esistenza e alla gravità del vizio (eccessiva rumorosità) che rendeva il mammografo di fatto inutilizzabile per le finalità cliniche, ha escluso la fondatezza delle censure su prescrizione e decadenza (il vizio era stato riconosciuto dalla venditrice interrompendo la prescrizione), ha ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi perché attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito o non dedotte nei modi previsti, e ha ritenuto non applicabile il regime del Codice del Consumo per i danni lamentati dall'acquirente (non richiesti secondo gli artt. sul danno da prodotto difettoso) e non provati. Per effetto la condanna della venditrice alla restituzione del prezzo rimane confermata; le spese di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato sulla motivazione (solo vizio grave), l'inammissibilità di censure che chiedono revisione di valutazioni di fatto e i requisiti per dedurre omesso esame di fatto o documento decisivo

  • art. 1490 c.c.

    Norma sulla garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte la applica in connessione con l'azione redibitoria per accertare l'esistenza del vizio e la conseguente legittimazione alla risoluzione

  • art. 1492 c.c.

    Prevede rimedi per i vizi della cosa; collegata alla valutazione della gravità del vizio ai fini della risoluzione

  • art. 1495 c.c.

    Termini per la denuncia dei vizi; la Corte rileva che il riconoscimento del vizio da parte della venditrice esclude l'obbligo della denuncia del compratore e interrompe la prescrizione

  • art. 1455 c.c.

    Principio sulla gravità dell'inadempimento rilevante ai fini della risoluzione; il giudice di merito ha valutato che il vizio rendeva il bene inidoneo all'uso

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stato spostamento illegittimo dell'onere e considera valorizzazione delle prove come valutazione di fatto

  • artt. 114-127 Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)

    Disciplina la responsabilità per danno da prodotti difettosi; la Corte rileva che tale disciplina tutela danni da prodotto in ambito di utilizzo privato/consumo e non è stata invocata correttamente nella fattispecie tra società commerciali per i danni prospettati

  • D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224

    Attuazione direttiva 85/374/CEE richiamata in relazione alla responsabilità per prodotti difettosi; la Corte ne richiama i principi per valutare l'ambito di applicazione

  • art. 117 e art. 123 D.lgs. 206/2005

    Definiscono prodotto difettoso e danno risarcibile: il danno risarcibile ai sensi dell'art. 123 riguarda morte, lesioni personali e danneggiamento di beni destinati all'uso privato, non rilevante per la domanda di restituzione del prezzo tra imprese

  • art. 2944 c.c.

    Riguarda l'interruzione della prescrizione; la Corte rileva che il riconoscimento della responsabilità da parte della venditrice ha interrotto la prescrizione

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    art. 115 comma 1, art. 116 comma 2

    Regole sulla prova: la Corte esclude violazione per aver valorizzato alcune prove rispetto ad altre, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la doglianza è ammessa solo nei casi di uso di prove non introdotte dalle parti

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13

    Previsione relativa al contributo unificato; la Corte ordina l'eventuale versamento supplementare a carico dei ricorrenti in ragione dell'esito

Massime di principio

  • Tra imprese la disciplina del Codice del Consumo (responsabilità per prodotto difettoso volta a danni da uso privato) si applica con limiti: le obbligazioni per vizi della cosa venduta tra professionisti vanno valutate principalmente secondo le norme del codice civile (artt. 1490 e ss.)
  • Il riconoscimento del vizio da parte del venditore interrompe la prescrizione e può sostituire l'obbligo della denuncia del compratore, incidendo sui termini di decadenza/prescrizione
  • Per ottenere la risoluzione per vizi (azione redibitoria) è necessario dimostrare che il vizio costituisca inadempimento di non scarsa importanza, valutazione rimessa al giudice di merito che può basarsi anche su considerazioni di adeguatezza all'uso (es. disagio per il paziente)
  • Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è una risultanza probatoria che il giudice può valorizzare o non condividere esplicitandone le ragioni; un diverso apprezzamento delle risultanze tecniche è sindacabile in cassazione solo nei casi tassativi (omesso esame di fatto decisivo, motivazione assente o contraddittoria)
  • La prova del danno patrimoniale per impossibilità d'uso richiede documentazione probatoria specifica (fatture, acquisti sostitutivi, bilanci coerenti con il periodo di sofferenza): bilanci o documenti generici prodotti tardivamente possono essere ritenuti insufficienti
  • In cassazione i vizi di motivazione sono sindacabili nei limiti del 'minimo costituzionale': mancanza materiale o apparente di motivazione, contraddittorietà insanabile o motivazione incomprensibile; il semplice dissenso sulla valutazione delle prove non è sufficiente

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