Cassazione Civile, Sentenza n. 3659/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva rigettato l'appello di Mori Romi avverso la sentenza di primo grado; questioni principali: (i) riconducibilità dei vizi denunciati (infiltrazioni, macchie di umidità, discontinuità e microlesioni dei pannelli) alla disciplina degli artt. 1667-1669 c.c. (in particolare se fossero "gravi difetti" ai sensi dell'art. 1669 c.c.); (ii) corretta interpretazione e efficacia della clausola contrattuale n.5 che limitava/esonerava la responsabilità dell'appaltatore; (iii) decorrenza/decadenza del termine per la denuncia dei vizi (soprattutto quando il committente ha avuto conoscenza della gravità e del nesso causale); (iv) presunte carenze della motivazione della Corte di merito e omesso esame di questioni sollevate in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto fondati il quarto, il sesto e il settimo motivo, dichiarando assorbiti il quinto e l'ottavo e rigettando gli altri motivi. Ha censurato l'interpretazione operata dalla Corte d'appello con riguardo all'isolamento della parte finale della clausola contrattuale n.5 e l'insufficiente motivazione sulla decadenza; ha quindi cassato la sentenza impugnata nei punti relativi ai motivi accolti. Altri motivi (tra cui quelli che chiedevano il riconoscimento dei vizi come "gravi" ex art.1669 c.c.) sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 1667 c.c.
Disciplina la garanzia contrattuale dell'appaltatore per difformità e vizi; soggetta alle regole contrattuali e ammette, nei limiti, clausole di esonero valide se riferite a vizi da colpa lieve ma nulle se riferite a dolo o colpa grave.
art. 1668 c.c.
Stabilisce il contenuto della garanzia per difformità e vizi ex art.1667; richiamata insieme all'art.1667 nel bilancio delle responsabilità contrattuali.
art. 1669 c.c.
Prevede una speciale responsabilità "extracontrattuale" per gravi difetti, per la quale non sono ammesse clausole contrattuali di esonero o limitazione; la clausola di esonero è invalida rispetto a questa garanzia.
art. 1362 c.c.
Regola l'interpretazione del contratto (volontà delle parti); richiamato perché la Corte d'appello avrebbe errato nell'interpretare la clausola contrattuale n.5.
art. 1363 c.c.
Canone di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello ha isolato parti della clausola contrattuale anziché interpretarla nel suo complesso.
art. 1229 c.c.
Richiamato in relazione alla nullità dei patti che escludono responsabilità per dolo o colpa grave: limite generale alla validità delle clausole esonerative.
art. 2043 c.c.
Richiamato per distinguere la responsabilità speciale ex art.1669 (extracontrattuale) dalla responsabilità aquiliana generale, quando non ricorrono i presupposti dell'art.1669.
art. 132 c.p.c. (n.4 richiamato)
Principio relativo all'adeguata motivazione: la Corte di Cassazione controlla solo vizi gravi della motivazione; tuttavia la motivazione meramente apparente o il mancato esame di questioni decisive può essere censurato.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
Fondamenti di doglianza in cassazione (violazione/errata applicazione di norme di diritto; omessa/contraddittoria motivazione; omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha accolto motivi basati su questi profili (in particolare omesso esame della parte rilevante della clausola e motivazione sulla decadenza).
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per omessa decisione su questioni di appello; la Cassazione ha valutato la correttezza dell'esame di merito operato dalla Corte d'appello.
art. 96 c.p.c.
Norma sulle spese di lite richiamata nel contesto delle decisioni di merito precedenti (disposizioni di merito sulla compensazione delle spese).
Massime di principio
- Le clausole contrattuali che esonerano o limitano la responsabilità dell'appaltatore sono efficaci quanto alla garanzia contrattuale degli artt. 1667-1668 c.c. solo nei limiti consentiti dal diritto (non valgono per dolo o colpa grave; valide per colpa lieve entro i limiti stabiliti).
- Non è ammessa la deroga contrattuale alla responsabilità speciale ex art. 1669 c.c.: le clausole che cercano di esonerare l'appaltatore dalla responsabilità per "gravi difetti" sono invalide.
- Nell'interpretazione di una clausola contrattuale occorre considerare il testo nella sua globalità (art.1363 c.c.); non è corretto isolare parti del testo collegandole logicamente fuori dal contesto.
- La decorrenza del termine per la denuncia dei vizi (decadenza prescritta dagli artt. 1667/1669) decorre dal momento in cui il committente ha effettivamente acquisito un grado apprezzabile di conoscenza della gravità dei vizi e del nesso causale con l'esecuzione dei lavori; spesso tale conoscenza è acquisita con relazioni peritali definitive.
- Le valutazioni tecniche e di fatto operate dal giudice di merito (ad es. qualificazione del vizio come grave o non grave) sono in linea di principio insindacabili in cassazione se adeguatamente motivate; la cassazione interviene solo per vizi di motivazione, errori di diritto o omissioni rilevanti.
- Per contestare in cassazione l'interpretazione contrattuale del giudice di merito è necessario dimostrare perché la lettera del contratto non è esaustiva e indicare esattamente come un'interpretazione sistematica diversa avrebbe prodotto effetti differenti (onere probatorio e argomentativo stringente).
- Se la clausola contrattuale rinvia a standard costruttivi o a caratteristiche degli elementi prefabbricati, occorre valutare concretamente se i vizi dipendono dagli elementi prefabbricati o dall'esecuzione del montaggio; tale distinzione incide sull'applicabilità della clausola di esonero.
- La nullità o inefficacia di una clausola esonerativa rispetto a taluni profili non rende automaticamente accoglibile la domanda del committente: resta ferma la necessità di provare gravità del vizio, nesso causale e danno.
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