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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3660/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva rideterminato in Euro 125.000,00 la somma che il promittente venditore poteva trattenere a titolo di caparra/penale e aveva rinviato la causa in istruttoria per una c.t.u. sul danno da detenzione sine titulo. I motivi di cassazione contestavano: (1) la presunta natura usuraria degli aumenti di prezzo pattuiti (legge n.108/1996 e art.644 c.p.), chiedendo la nullità delle pattuizioni che prevedevano incrementi di prezzo e interessi; (2) la illegittima risoluzione del preliminare nonostante l'ampio pagamento effettuato dai promissari acquirenti (avrebbero pagato Euro 211.500,00 su un prezzo originario di Euro 250.000,00); (3) errata interpretazione contrattuale e violazione dei canoni di ermeneutica, nonché modifica della causa petendi ritenendo applicabile la clausola risolutiva espressa; (4) mancata ammissione della c.t.u. e delle prove sulle migliorie eseguite dagli appellanti (diritto al rimborso delle spese per miglioramenti); (5) illegittima cumulabilità della caparra/penale con l'indennità di occupazione (detenzione sine titulo) e omesso esame del titolo della detenzione (contratto di affitto agrario del 16-2-2006 come titolo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In sintesi: (i) primo motivo: in parte infondato e in parte inammissibile; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'aumento di prezzo di Euro 30.000,00 non risultava in re ipsa usurario e che l'addebito di Euro 17.000,00 a titolo di interessi/rivalutazione, se anche fosse nullo, non avrebbe avuto efficacia pratica (non riscosso e in ogni caso i pagamenti complessivi versati dagli acquirenti erano inferiori al prezzo originario), sicché la censura era priva di interesse; (ii) secondo motivo: inammissibile perché la clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti impediva al giudice di merito di valutare la gravità dell'inadempimento e i ricorrenti non hanno indicato quale elemento di buona fede fosse stato omesso; (iii) terzo motivo: infondato o inammissibile in quanto la qualificazione della clausola risolutiva era già stata adottata in primo grado (giudicato interno) e non efficacemente impugnata in appello; (iv) quarto motivo: infondato; la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto che la c.t.u. non poteva supplire alla carenza di prova documentale o probatoria posta a carico degli appellanti e che la consulenza tecnica d'ufficio non deve essere strumento esplorativo; (v) quinto motivo: inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva deciso definitivamente l'appello incidentale relativo al risarcimento per detenzione sine titulo ma aveva disposto la rimessione per ulteriore istruttoria (provvedimento non decisorio e non impugnabile). La Cassazione ha compensato le spese del giudizio di legittimità, ha rigettato la richiesta di cancellazione di espressioni ex art.89 c.p.c. (ritenute non offensive), e ha richiamato l'applicabilità degli oneri contributivi ex art.13 DPR 115/2002 ove dovuti.

Norme richiamate

  • art. 89 cod. proc. civ.

    Domanda di cancellazione di espressioni ritenuta infondata: la frase contestata non è stata considerata offensiva né tale da giustificare la cancellazione.

  • art. 1456 cod. civ.

    Applicata la regola della clausola risolutiva espressa: se le parti hanno concordato la risoluzione di diritto per l'inadempimento, il giudice non può valutare la gravità dell'inadempimento salvo profili di buona fede specificamente dedotti.

  • art. 1815 cod. civ.

    Richiamata la previsione che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; la Corte ha però ritenuto che, anche se dovesse essere accertata nullità di talune pattuizioni, ciò non avrebbe effetto pratico nelle domande già decise.

  • art. 1277 cod. civ.

    Richiamato il principio nominalistico della rivalutazione monetaria; la Corte ha comunque ritenuto che la valutazione degli aumenti di prezzo richiedeva prova di sproporzione e di squilibrio contrattuale.

  • legge 7-3-1996 n.108 (usura)

    I ricorrenti invocavano la normativa antiusura per gli incrementi di prezzo e gli interessi; la Corte ha ricordato che l'accertamento di usurarietà richiede prova della condizione di difficoltà economica e della sproporzione dei vantaggi conseguiti dalla controparte.

  • art. 644 cod. pen.

    Collegata alla disciplina dell'usura; la Corte ha confermato l'onere probatorio a carico di chi deduce l'usurarietà.

  • artt. 1418-1420, 1343-1345, 1362-1371 cod. civ.

    Norme del codice civile richiamate in relazione alla formazione, validità ed interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che non siano emerse censure di diritto tali da rompere il giudicato interno o evidenziare errore di diritto correggibile in Cassazione.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    La Corte ha richiamato i limiti alla produzione documentale e alla consulenza di parte in appello e la circostanza che la c.t.u. non può sostituire l'onere probatorio delle parti.

  • art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Richiamati come presunti vizî di motivazione/violazione di norme; la Corte ha valutato i motivi ai sensi di tali norme e li ha dichiarati inammissibili o infondati ove del caso.

  • art. 279 co. 2 n.4 e art. 356 cod. proc. civ.

    La Corte ha spiegato che la sentenza impugnata era una pronuncia parziale/non definitiva su taluni motivi e che le decisioni interlocutorie di appello rimangono di natura ordinatoria quando finalizzate all'ulteriore istruttoria e non sono impugnabili in Cassazione.

  • art. 92 co.2 cod. proc. civ.

    Richiamata in tema di compensazione delle spese di lite: la Cassazione ha compensato le spese del giudizio di legittimità, ritenendo la controversia complessa.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamata la possibilità di un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in ragione dell'esito del giudizio e della normativa sul contributo.

Massime di principio

  • Accertamento di usurarietà: chi invoca la nullità per usura deve provare sia lo stato di difficoltà economica della parte che ha concesso la dilazione sia la sproporzione o il vantaggio unilaterale che altera il sinallagma; la sola differenza di prezzo nel tempo non è di per sé sufficiente.
  • Clausola risolutiva espressa: se le parti hanno pattuito una clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto e il giudice di merito non valuta la gravità dell'inadempimento, salvo che la parte che denuncia violazione dei doveri di buona fede indichi elementi concreti non esaminati dal giudice.
  • Onere probatorio e c.t.u.: la consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata per svolgere un'indagine esplorativa o per supplire alla mancanza di prove delle parti; le parti devono allegare e provare i fatti costitutivi delle loro domande.
  • Impugnazioni e giudicato interno: questioni già decise in primo grado e non dedotte in appello non possono essere rimesse in discussione in Cassazione se ricoprite da giudicato interno dell'appello; in Cassazione rilevano errori di diritto e non semplici rivalutazioni dei fatti.
  • Provvedimenti interlocutori di appello: provvedimenti istruttori o sentenze parziali che rinviano a ulteriore istruttoria mantengono natura ordinatoria e non sono sempre impugnabili in Cassazione; occorre distinguere tra decisione definitiva e decisione meramente ordinatoria sul proseguo.
  • Cumulabilità di rimedi (caparra/penale e danno da occupazione): il diritto a trattenere una caparra o penale e la possibilità di chiedere un'indennità per occupazione richiedono valutazione concreta; tuttavia l'ammissibilità del cumulo va esaminata alla luce delle statuizioni rese e della concreta pronuncia di merito (la valutazione può essere rimessa a istruttoria tecnica se necessaria).

Testo integrale

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