Cassazione Civile, Sentenza n. 3660/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva rideterminato in Euro 125.000,00 la somma che il promittente venditore poteva trattenere a titolo di caparra/penale e aveva rinviato la causa in istruttoria per una c.t.u. sul danno da detenzione sine titulo. I motivi di cassazione contestavano: (1) la presunta natura usuraria degli aumenti di prezzo pattuiti (legge n.108/1996 e art.644 c.p.), chiedendo la nullità delle pattuizioni che prevedevano incrementi di prezzo e interessi; (2) la illegittima risoluzione del preliminare nonostante l'ampio pagamento effettuato dai promissari acquirenti (avrebbero pagato Euro 211.500,00 su un prezzo originario di Euro 250.000,00); (3) errata interpretazione contrattuale e violazione dei canoni di ermeneutica, nonché modifica della causa petendi ritenendo applicabile la clausola risolutiva espressa; (4) mancata ammissione della c.t.u. e delle prove sulle migliorie eseguite dagli appellanti (diritto al rimborso delle spese per miglioramenti); (5) illegittima cumulabilità della caparra/penale con l'indennità di occupazione (detenzione sine titulo) e omesso esame del titolo della detenzione (contratto di affitto agrario del 16-2-2006 come titolo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In sintesi: (i) primo motivo: in parte infondato e in parte inammissibile; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che l'aumento di prezzo di Euro 30.000,00 non risultava in re ipsa usurario e che l'addebito di Euro 17.000,00 a titolo di interessi/rivalutazione, se anche fosse nullo, non avrebbe avuto efficacia pratica (non riscosso e in ogni caso i pagamenti complessivi versati dagli acquirenti erano inferiori al prezzo originario), sicché la censura era priva di interesse; (ii) secondo motivo: inammissibile perché la clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti impediva al giudice di merito di valutare la gravità dell'inadempimento e i ricorrenti non hanno indicato quale elemento di buona fede fosse stato omesso; (iii) terzo motivo: infondato o inammissibile in quanto la qualificazione della clausola risolutiva era già stata adottata in primo grado (giudicato interno) e non efficacemente impugnata in appello; (iv) quarto motivo: infondato; la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto che la c.t.u. non poteva supplire alla carenza di prova documentale o probatoria posta a carico degli appellanti e che la consulenza tecnica d'ufficio non deve essere strumento esplorativo; (v) quinto motivo: inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva deciso definitivamente l'appello incidentale relativo al risarcimento per detenzione sine titulo ma aveva disposto la rimessione per ulteriore istruttoria (provvedimento non decisorio e non impugnabile). La Cassazione ha compensato le spese del giudizio di legittimità, ha rigettato la richiesta di cancellazione di espressioni ex art.89 c.p.c. (ritenute non offensive), e ha richiamato l'applicabilità degli oneri contributivi ex art.13 DPR 115/2002 ove dovuti.
Norme richiamate
art. 89 cod. proc. civ.
Domanda di cancellazione di espressioni ritenuta infondata: la frase contestata non è stata considerata offensiva né tale da giustificare la cancellazione.
art. 1456 cod. civ.
Applicata la regola della clausola risolutiva espressa: se le parti hanno concordato la risoluzione di diritto per l'inadempimento, il giudice non può valutare la gravità dell'inadempimento salvo profili di buona fede specificamente dedotti.
art. 1815 cod. civ.
Richiamata la previsione che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi; la Corte ha però ritenuto che, anche se dovesse essere accertata nullità di talune pattuizioni, ciò non avrebbe effetto pratico nelle domande già decise.
art. 1277 cod. civ.
Richiamato il principio nominalistico della rivalutazione monetaria; la Corte ha comunque ritenuto che la valutazione degli aumenti di prezzo richiedeva prova di sproporzione e di squilibrio contrattuale.
legge 7-3-1996 n.108 (usura)
I ricorrenti invocavano la normativa antiusura per gli incrementi di prezzo e gli interessi; la Corte ha ricordato che l'accertamento di usurarietà richiede prova della condizione di difficoltà economica e della sproporzione dei vantaggi conseguiti dalla controparte.
art. 644 cod. pen.
Collegata alla disciplina dell'usura; la Corte ha confermato l'onere probatorio a carico di chi deduce l'usurarietà.
artt. 1418-1420, 1343-1345, 1362-1371 cod. civ.
Norme del codice civile richiamate in relazione alla formazione, validità ed interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che non siano emerse censure di diritto tali da rompere il giudicato interno o evidenziare errore di diritto correggibile in Cassazione.
art. 345 cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato i limiti alla produzione documentale e alla consulenza di parte in appello e la circostanza che la c.t.u. non può sostituire l'onere probatorio delle parti.
art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Richiamati come presunti vizî di motivazione/violazione di norme; la Corte ha valutato i motivi ai sensi di tali norme e li ha dichiarati inammissibili o infondati ove del caso.
art. 279 co. 2 n.4 e art. 356 cod. proc. civ.
La Corte ha spiegato che la sentenza impugnata era una pronuncia parziale/non definitiva su taluni motivi e che le decisioni interlocutorie di appello rimangono di natura ordinatoria quando finalizzate all'ulteriore istruttoria e non sono impugnabili in Cassazione.
art. 92 co.2 cod. proc. civ.
Richiamata in tema di compensazione delle spese di lite: la Cassazione ha compensato le spese del giudizio di legittimità, ritenendo la controversia complessa.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamata la possibilità di un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in ragione dell'esito del giudizio e della normativa sul contributo.
Massime di principio
- Accertamento di usurarietà: chi invoca la nullità per usura deve provare sia lo stato di difficoltà economica della parte che ha concesso la dilazione sia la sproporzione o il vantaggio unilaterale che altera il sinallagma; la sola differenza di prezzo nel tempo non è di per sé sufficiente.
- Clausola risolutiva espressa: se le parti hanno pattuito una clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto e il giudice di merito non valuta la gravità dell'inadempimento, salvo che la parte che denuncia violazione dei doveri di buona fede indichi elementi concreti non esaminati dal giudice.
- Onere probatorio e c.t.u.: la consulenza tecnica d'ufficio non può essere usata per svolgere un'indagine esplorativa o per supplire alla mancanza di prove delle parti; le parti devono allegare e provare i fatti costitutivi delle loro domande.
- Impugnazioni e giudicato interno: questioni già decise in primo grado e non dedotte in appello non possono essere rimesse in discussione in Cassazione se ricoprite da giudicato interno dell'appello; in Cassazione rilevano errori di diritto e non semplici rivalutazioni dei fatti.
- Provvedimenti interlocutori di appello: provvedimenti istruttori o sentenze parziali che rinviano a ulteriore istruttoria mantengono natura ordinatoria e non sono sempre impugnabili in Cassazione; occorre distinguere tra decisione definitiva e decisione meramente ordinatoria sul proseguo.
- Cumulabilità di rimedi (caparra/penale e danno da occupazione): il diritto a trattenere una caparra o penale e la possibilità di chiedere un'indennità per occupazione richiedono valutazione concreta; tuttavia l'ammissibilità del cumulo va esaminata alla luce delle statuizioni rese e della concreta pronuncia di merito (la valutazione può essere rimessa a istruttoria tecnica se necessaria).
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