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Sentenza

Sentenza n. 2056/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3271/2024.

Giustizia amministrativa202503860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3271/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3271/2024, con cui il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore nominale di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 maggio 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 17 giugno 2025, e il Ministero non aveva adempiuto. È stata quindi dedotta l’inottemperanza al giudicato e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, fermo l’onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha precisato anche le modalità e i termini per la relativa presentazione della parcella e per il deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di imporre una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato alla ricorrente per ciascun anno scolastico.

  • D.P.C.M. 28 ottobre 2016

    secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016

    Disciplina le modalità di attribuzione della Carta elettronica oggetto del titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario, ritenuto autorizzato.

  • art. 8 legge n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    È richiamato, insieme all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata, per il rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per le ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo, la mancata impugnazione risulti da idonea certificazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che imponga il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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