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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24175/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda due fondi originariamente appartenenti a un unico proprietario, il quale, nel trasferire una porzione del terreno poi pervenuta alla società ricorrente, aveva costituito una servitù reciproca di passaggio. La società ricorrente ha chiesto: l'accertamento del confine tra le due proprietà; l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio secondo il titolo e secondo l'uso di fatto dei danti causa da oltre vent'anni; in via subordinata, l'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio più ampia, comprensiva del transito pedonale e di automezzi. I giudici di merito hanno ritenuto che la servitù dal titolo corresse a cavallo del confine, ma che l'esercizio di fatto fosse avvenuto diversamente e, soprattutto, che mancassero i presupposti per l'usucapione, perché il fondo dominante era stato dato in locazione per lungo tempo e vi sarebbe stata una interruzione del possesso dal 1999 al 2005. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione degli artt. 1140, comma 2, e 1146, comma 2, c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel non computare il periodo in cui il possesso sarebbe stato esercitato dai conduttori del fondo, nel non considerare la conservazione del possesso solo animo e nel non valorizzare la ripresa dell'esercizio diretto da parte dei danti causa; ha inoltre contestato la qualificazione di tolleranza data dal primo giudice all'uso difforme del passaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al computo del possesso durante la locazione, osservando che la corte d'appello non aveva escluso in astratto il possesso mediato, ma aveva accertato in fatto la cessazione del possesso con la fine della locazione e il successivo periodo di mancata abitazione dell'immobile. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla ripresa del possesso diretto perché volta, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e non un vero vizio di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sulla conservazione del possesso solo animo, poiché il ricorso non si confrontava con il punto decisivo della decisione: l'esigenza che il successore a titolo particolare acquisisca un proprio possesso della servitù, non bastando il solo diritto a possedere né la mera continuità del possesso del dante causa. La Corte ha inoltre rilevato che le critiche alla sentenza di primo grado sulla tolleranza erano comunque estranee alla ratio decidendi della sentenza d'appello. Spese non liquidate; è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1140, comma 2, c.c.

    Il possesso può essere esercitato anche tramite un detentore; tuttavia, nel caso esaminato, la censura è stata ritenuta infondata perché la corte di merito non ha negato in astratto tale principio, ma ha accertato la cessazione del possesso con la fine della locazione.

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    La successione a titolo particolare consente l'unione del proprio possesso a quello del dante causa, ma non opera automaticamente: è necessario che il successore stabilisca un autonomo rapporto di fatto con il bene, e nel caso della servitù occorre che inizi a esercitare il potere di fatto corrispondente al suo contenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze che investono l'accertamento del fatto devono essere veicolate come omesso esame di fatto decisivo, non sotto la veste di violazione di legge; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accessione del possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., il successore a titolo particolare deve allegare e dimostrare un proprio possesso del bene o della servitù; non è sufficiente la mera titolarità del diritto né il solo possesso del dante causa.
  • Nel possesso mediato, l'esercizio del potere di fatto può essere realizzato tramite il detentore, ma la prova della continuità del possesso resta una questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi tipizzato.
  • La conservazione del possesso può avvenire anche solo animo, purché permanga la concreta possibilità di ripristinare il corpus; quando tale disponibilità venga meno, la sola intenzione non basta a mantenere il possesso.
  • La semplice assenza di atti materiali di godimento non integra, di per sé, una volontaria dismissione del possesso: per interrompere il possesso occorre un comportamento univoco e incompatibile con la prosecuzione del potere di fatto.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una contestazione sull'accertamento dei fatti in una denuncia di violazione di legge; una simile doglianza è inammissibile se mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una specifica ratio decidendi, le censure rivolte a capi o argomentazioni non decisive della sentenza di merito non incidono sull'esito del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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