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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00094/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un bando regionale POR 2000/2006 relativo a interventi nel settore rifiuti. Una società ottenne un finanziamento a fondo perduto per realizzare uno stabilimento industriale su un lotto acquistato da un consorzio ASI. Furono erogate le prime due quote del contributo, ma la Regione revocò il saldo con decreto dirigenziale perché la società non aveva prodotto entro il termine la documentazione finale di spesa e, soprattutto, non risultava iscritta nel registro/albo richiesto per l’attività di recupero rifiuti. La società sostenne che il requisito preteso dalla Regione non fosse previsto nel bando originario, che la propria iscrizione all’albo dei gestori ambientali fosse sufficiente e che la mancata iscrizione dipendesse dall’omessa realizzazione delle opere infrastrutturali primarie da parte del consorzio proprietario dell’area. In primo grado il tribunale aveva disapplicato il decreto di revoca, riconosciuto il diritto al saldo del contributo e respinto la domanda della Regione di restituzione degli acconti, oltre a rigettare la domanda contro il consorzio. In appello la Regione ottenne la riforma della decisione e la condanna alla restituzione delle somme già percepite; l’appello incidentale contro il consorzio fu dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Con il ricorso per cassazione la società dedusse violazione del bando e del d.lgs. 152/2006, sostenendo che il registro provinciale richiesto dalla Corte d’appello era stato introdotto successivamente e che l’iscrizione posseduta fosse già idonea; insistette inoltre sulla responsabilità del consorzio per l’impossibilità di completare l’iter autorizzativo. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, ha ritenuto fondata l’eccezione del consorzio di difetto di legittimazione passiva perché le statuizioni sul rapporto con esso non erano state impugnate ritualmente, lo ha estromesso dal giudizio, ma ha respinto il ricorso nel merito: la società non ha provato che la propria iscrizione corrispondesse a quella richiesta dal bando per l’attività di recupero rifiuti; il bando contemplava espressamente, a pena di revoca, il possesso dell’iscrizione/autorizzazione pertinente, e la censura sull’asserita novità del requisito non superava il dato testuale del bando stesso. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della Regione per tardività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della Regione per tardività e ha accolto l’eccezione del consorzio ASI di difetto di legittimazione passiva, disponendone l’estromissione dal giudizio di cassazione, ma senza incidere sull’esito finale. Nel merito ha confermato la legittimità della revoca del contributo regionale, ritenendo che la ricorrente non avesse provato il possesso del requisito di iscrizione/autorizzazione richiesto dal bando per l’attività di recupero rifiuti e che la previsione della revoca fosse espressa nel bando stesso. La società è stata condannata alle spese in favore del consorzio e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso della Regione è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine previsto per resistere al ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    È richiamato come termine di riferimento per il deposito del ricorso e per la tempestività del controricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per affermare la tardività dell’appello incidentale proposto oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del sindacato di legittimità invocato nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    Il bando e la Corte d’appello sono letti alla luce della disciplina ambientale sulle attività di recupero/smaltimento rifiuti e sulle iscrizioni/autorizzazioni richieste per operare.

  • d.lgs. n. 4 del 2008

    È richiamato come intervento normativo che ha modificato la disciplina, spostando la competenza sui registri alle province.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • Costituzione

    Sono invocati nel primo motivo come parametri del principio di legalità e dell’autovincolo della pubblica amministrazione rispetto al bando.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concessione di contributi pubblici, la legittimità della revoca va verificata avendo riguardo alle prescrizioni del bando: se il bando prevede espressamente un requisito o la sua sopravvenuta traduzione normativa è coerente con l’oggetto dell’intervento finanziato, la sua mancanza può giustificare la revoca.
  • Chi impugna la revoca di un finanziamento deve provare di essere in possesso del requisito richiesto dal bando e che la propria iscrizione o autorizzazione corrisponda esattamente a quella prevista per l’attività agevolata; non è sufficiente una qualificazione amministrativa diversa o riferita a un’attività soltanto parzialmente sovrapponibile.
  • In sede di legittimità, le censure di violazione di legge non possono risolversi in una contestazione meramente assertiva del contenuto del bando o della disciplina di settore, ma devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con il dato testuale degli atti regolatori richiamati.
  • L’appello incidentale contro una statuizione autonoma e non dipendente dall’appello principale deve essere proposto entro il termine ordinario di impugnazione; se tardivo, è inammissibile anche quando nel processo siano cumulate domande fondate su titoli diversi.
  • La mancanza di prova specifica del nesso tra condotta del terzo e impossibilità di adempiere all’onere imposto dal bando esclude l’accoglimento delle domande volte a far ricadere su quel terzo la responsabilità per la perdita del beneficio pubblico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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