Cassazione Penale, Sentenza n. 35855/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Roma per appropriazione indebita di un’autovettura appartenente a due persone offese; la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna. Il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge per l’erronea individuazione del dies a quo della querela e conseguente tardività della stessa; 2) violazione di legge per l’erronea individuazione del momento di consumazione del reato, con conseguente mancata declaratoria di prescrizione, sostenendo che l’interversione del possesso si sarebbe verificata nel maggio o, al più tardi, nel settembre 2017; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’individuazione dell’interversione del possesso e alla qualificazione giuridica della condotta. La vicenda riguardava una vettura affidata all’imputato anche per la soluzione di problemi del veicolo e la restituzione di un assegno di € 12.000,00 risultato privo di copertura; le persone offese continuarono a chiedere la restituzione dell’auto. Secondo i giudici di merito, l’interversione si verificò quando, nel marzo 2018, l’imputato interruppe unilateralmente i rapporti e si rese irreperibile, manifestando l’intenzione di trattenere il veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo tutti i motivi generici o infondati. Il primo motivo è stato respinto perché la ricostruzione dei giudici di merito collocava la conoscenza certa del fatto-reato nel momento in cui l’imputato, interrompendo unilateralmente i rapporti, rese inequivoca la volontà di impedire il recupero dell’auto; le precedenti interlocuzioni erano ancora dirette alla restituzione del veicolo e non avevano determinato la risoluzione consensuale della vendita. Il secondo motivo è stato respinto perché i trasferimenti dell’auto per riparazioni e la restituzione dell’assegno erano consensuali e privi di contenuto oppositivo: l’interversione si verificò solo nel marzo 2018, quando l’imputato si rese irreperibile e trattenne il mezzo uti dominus. La prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi, sarebbe maturata nell’agosto 2025, ma il termine era soggetto alla sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; non era quindi maturata. Il terzo motivo, ripetitivo delle contestazioni già esaminate sull’interversione del possesso, è stato respinto per le medesime ragioni. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Tal trasformazione, nel caso concreto, si è avuta, come detto, solamente nel momento in cui l’imputato, rendendosi irreperibile, ha dimostrato l’inequivoca sua volontà di trattenere la vettura uti dominus, nel marzo del 2018.
L’interversione del possesso richiede una condotta oppositiva idonea a mutare la natura del rapporto di fatto con la cosa; non bastano trasferimenti consensuali del veicolo per riparazioni o l’accettazione dell’assegno. Nel caso concreto la trasformazione è stata individuata nella successiva irreperibilità dell’imputato e nella manifestazione inequivoca della volontà di trattenere l’auto.
Infatti, il reato, commesso l’1 marzo 2018, rientra, ratione temporis, nella finestra di applicazione della c.d. legge Orlando, come definita da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, P.G c/Polichetti Rv. 288175 – 01, che ha chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi.
La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi richiamate. Per il reato del marzo 2018, la sospensione di un anno e sei mesi comportava lo slittamento del termine prescrizionale.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La querela è tempestiva quando è proposta entro il termine decorrente dal momento in cui il titolare acquisisce conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. La persistente richiesta di restituzione del bene può escludere che precedenti interlocuzioni o tentativi di restituzione abbiano già reso certa la manifestazione della volontà appropriativa.
- L’interversione del possesso richiede una condotta oppositiva, inequivocamente incompatibile con il titolo originario e idonea a manifestare la volontà di esercitare sulla cosa poteri uti dominus. Non integrano tale requisito trasferimenti consensuali del bene finalizzati a riparazioni o altre interlocuzioni ancora compatibili con il rapporto originario.
- Quando l’interversione del possesso costituisce il momento di consumazione dell’appropriazione indebita, la prescrizione decorre da tale momento, da individuare nella concreta manifestazione dell’intento di trattenere il bene contro la volontà dell’avente diritto.
- La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 e non è stata abrogata con effetto retroattivo dalle leggi successive richiamate dalla decisione.
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