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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20706/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terzo opponente)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta nell'ambito di un'esecuzione immobiliare promossa da un creditore procedente contro una debitrice. L'originario opponente sosteneva di essere comproprietario, per successione, degli immobili pignorati; nelle more il creditore rinunciava agli atti dell'esecuzione e il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, con condanna alle spese. Gli eredi dell'opponente impugnavano e la Corte d'appello, riformando la decisione, accertava la loro proprietà sugli immobili e condannava la debitrice alle spese. La debitrice proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione della sentenza di primo grado e vizio motivazionale, sostenendo che il Tribunale non avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra opponente e debitrice; 2) violazione dei criteri di interpretazione del contratto, contestando che la Corte avesse qualificato come compravendita definitiva, e non come preliminare, la scrittura privata del 29.1.1990; 3) contestazione del mancato riconoscimento di un tempestivo disconoscimento della scrittura privata e della mancata acquisizione di documenti che, a suo dire, avrebbero escluso il possesso utile ad usucapionem; 4) violazione delle norme sul possesso, lamentando l'omesso esame della necessaria interversione del possesso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché fondato su un presupposto fattuale errato e comunque non coglieva la ratio della sentenza d'appello; il secondo perché si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa, senza dimostrare l'illogicità dell'esegesi di merito; il terzo perché il dedotto disconoscimento non era adeguatamente spiegato e, per i documenti, mancava la necessaria trascrizione/specificazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. e la decisività; il quarto perché investiva solo una motivazione aggiuntiva e non la ratio decidendi principale, fondata sulla qualificazione della scrittura come vendita definitiva idonea a trasferire il possesso e, comunque, sul possesso utile maturato successivamente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della debitrice esecutata. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accertato la proprietà degli immobili in capo agli eredi dell'originario opponente e aveva posto a carico della debitrice le spese del doppio grado. La ricorrente è stata condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    norma richiamata quale base dell'opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente il deposito delle memorie nel termine previsto e non preclude il deposito di più memorie da parte della stessa parte, se rispettato il termine; il rinvio d'ufficio della prima adunanza non impedisce tale facoltà

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni dopo la camera di consiglio

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la valutazione dell'utilità o superfluità della duplicazione delle memorie ai fini della liquidazione delle spese

  • art. 12 preleggi c.c.

    invocato dalla ricorrente per l'interpretazione della sentenza di primo grado mediante integrazione tra dispositivo e motivazione

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura per violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché non coerenti con il paradigma del vizio motivazionale e perché volte a sollecitare una nuova valutazione del merito

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti

  • art. 1363 c.c.

    invocato insieme all'art. 1362 c.c. per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria e contestazione di documenti/riproduzioni

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in tema di disconoscimento di copie e scritture private

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti del disconoscimento della scrittura privata

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in relazione alla verificazione della scrittura privata

  • art. 293 c.p.c.

    richiamato nel motivo concernente il disconoscimento della scrittura privata, come indicato nel testo

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel motivo concernente l'ammissione/acquisizione della prova documentale

  • art. 366 c.p.c.

    richiede la specifica indicazione e trascrizione dei documenti posti a fondamento del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo

  • art. 1141 c.c.

    richiamato in tema di interversione del possesso

  • art. 1164 c.c.

    richiamato in tema di interversione del possesso

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la misura del contributo unificato richiamato nel disposto finale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che presupponga un fatto processuale o una lettura della decisione di merito oggettivamente smentiti dagli atti o dal contenuto della sentenza impugnata.
  • La censura che si limiti a contrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella adottata dal giudice di merito è inammissibile se non dimostra che l'interpretazione censurata sia affetta da violazione dei criteri legali o da manifesta illogicità nei limiti del controllo di legittimità.
  • Il disconoscimento di una scrittura privata integra una questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente una mera affermazione assertiva, ma occorre specificare perché le deduzioni processuali e le dichiarazioni rese siano giuridicamente idonee a integrare il disconoscimento.
  • Il ricorso per cassazione fondato su documenti deve rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione del loro contenuto rilevante, oltre a chiarire in modo puntuale la loro decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo che colpisca solo una motivazione aggiuntiva o subordinata della sentenza, quando la decisione è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente non efficacemente censurata.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte può confermare la condanna alle spese e disporre il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProveImpugnazioniPossesso
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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