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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25106/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due comproprietari di un fondo in agro di Lucera hanno chiesto l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio costituita da atto pubblico a favore del loro fondo e a carico di terreni confinanti di proprietà di soggetti diversi, nonché l'eliminazione della recinzione che impediva l'accesso dalla strada statale, con richiesta subordinata di autorizzazione alla rimozione coattiva a spese dei convenuti. Il tribunale ha respinto la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo estinta la servitù per prescrizione ventennale da non uso ex art. 1073 c.c. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e contraddittoria ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che la corte territoriale avesse correttamente posto l'onere della prova della prescrizione a carico dei convenuti ma poi avesse irragionevolmente svalutato le deposizioni favorevoli agli attori; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova, avendo la corte addossato agli attori le conseguenze dell'incertezza sulla prova del fatto estintivo; 3) violazione degli artt. 1061 e 1073 c.c., perché la corte avrebbe richiamato l'assenza di opere visibili e permanenti, criterio rilevante per usucapione o destinazione del padre di famiglia, ma non per la prescrizione di una servitù discontinua come il passaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non fosse affetta da anomalia motivazionale, poiché la corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui chi eccepisce la prescrizione deve provare il non uso ventennale della servitù. Ha inoltre affermato che, una volta accertato il non uso nel periodo 1 aprile 1981 - 1 aprile 2001, l'unico fatto potenzialmente interruttivo dedotto (il riconoscimento della servitù da parte di un proprietario del fondo servente) non era temporalmente collocabile con sufficiente certezza prima della scadenza del termine. Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha chiarito che la corte d'appello non aveva attribuito rilievo al requisito dell'apparenza ai fini della prescrizione della servitù di passaggio, ma aveva valorizzato la mancata realizzazione del tracciato previsto dal titolo come elemento confermativo del non uso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1073 c.c.

    La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni; chi invoca l'interruzione deve provare il fatto interruttivo e la sua collocazione temporale prima della scadenza del termine.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di prescrizione grava su chi la solleva; tuttavia, chi esercita il diritto soggetto a prescrizione deve dimostrare il fatto interruttivo dedotto a propria difesa.

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    La motivazione è nulla solo in presenza di anomalia motivazionale rilevante in termini costituzionali; nella specie tale vizio è escluso perché il percorso argomentativo è comprensibile e coerente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il c.d. minimo costituzionale della motivazione è rispettato quando la sentenza consente di comprendere la ratio decidendi e non presenta contraddizioni radicali.

  • art. 1061 c.c.

    Il requisito dell'apparenza non è rilevante per la prescrizione della servitù di passaggio; può assumere rilievo in altre ipotesi di acquisto della servitù, come usucapione o destinazione del padre di famiglia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione estintiva delle servitù per non uso, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'eccezione grava su chi la solleva, ma la parte che intende paralizzare l'eccezione deve provare con precisione il fatto interruttivo dedotto e la sua anteriorità alla scadenza del termine ventennale.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando il ragionamento decisorio è incomprensibile, meramente assertivo o radicalmente contraddittorio; non ricorre se la decisione espone un percorso logico riconducibile a una ratio decidendi unitaria.
  • Per la prescrizione della servitù di passaggio non assume rilievo il requisito dell'apparenza delle opere; tale profilo è estraneo alla verifica del non uso ventennale e può essere richiamato, semmai, in tema di acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
  • La valutazione delle prove testimoniali e della c.t.u. è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non potendosi sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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