Sentenza n. 866/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 143/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 867/2022, pubblicata in data 06 luglio 2024, notificata in data 21 ottobre2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposta l'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici individuati nella pronuncia. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e il giudicato risultava attestato dalla Cancelleria. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il titolo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione contraria. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere, entro i successivi 120 giorni dall'investitura, a tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche tramite funzionario delegato e con il coinvolgimento delle strutture organizzative competenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro e la cui concreta attribuzione deve essere assicurata in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione obbligata.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Consente la distrazione delle spese di giudizio in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato e non oppone ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, la cui investitura operativa è subordinata all'inutile decorso del termine assegnato e all'istanza del creditore.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione del giudicato, anche mediante il ricorso a un funzionario delegato e il coordinamento con le strutture amministrative competenti.
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