Cassazione Civile, Ordinanza n. 26240/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (istituto previdenziale)
La controversia
L’INPS aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per € 36.596,90, corrisposti al beneficiario in esecuzione di una sentenza di primo grado e successivamente dichiarati non dovuti all’esito del giudizio di cassazione. Il beneficiario aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Velletri, deducendo l’erroneità dei conteggi e l’abuso dello strumento processuale, poiché l’Istituto aveva già recuperato parte delle somme mediante trattenute sulla pensione; il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. In appello, la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1184/2023 depositata il 27 marzo 2023, aveva accolto parzialmente il gravame, revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente a pagare € 26.177,06, regolando le spese dei due gradi con compensazione per metà e condanna dell’opponente a rifondere all’INPS la metà residua. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il beneficiario ha denunciato la violazione degli artt. 653, 91 e 92 c.p.c., contestando la propria condanna a una parte delle spese: a suo avviso, l’importo inizialmente ingiunto era errato e l’INPS lo aveva costretto ad agire in opposizione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscergli l’esenzione dalle spese processuali in ragione della dichiarazione relativa al reddito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la condanna parziale alle spese era compatibile con l’esito complessivo della lite, poiché, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo e la riduzione della pretesa da € 36.596,90 a € 26.177,06, una somma superiore a € 26.000 restava dovuta all’INPS. La valutazione della soccombenza deve riferirsi al risultato finale complessivo, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la revoca del decreto non rende di per sé irripetibili le spese della fase monitoria. Il secondo motivo è stato respinto perché il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto della dichiarazione reddituale che assumeva di avere depositato, difettando così di specificità e autosufficienza; inoltre, negli atti di merito risultava soltanto l’affermazione del difensore circa il reddito inferiore alla soglia, senza una dichiarazione separata e sottoscritta dall’interessato, necessaria ai fini dell’esenzione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, essendo stata prodotta per tale giudizio rituale autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. La Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.
La revoca del decreto ingiuntivo non determina da sola la soccombenza del creditore opposto: per regolare le spese occorre considerare l’esito finale dell’opposizione e verificare se il credito sia stato comunque riconosciuto, anche solo in parte.
Il giudice d'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va valutato in base alla soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
In caso di riforma, anche parziale, il giudice d’appello deve rideterminare d’ufficio le spese considerando unitariamente e globalmente l’esito finale della controversia.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Il riconoscimento di una domanda unitaria in misura inferiore a quella richiesta non comporta, per ciò solo, reciproca soccombenza; può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese soltanto se ricorrono gli ulteriori presupposti stabiliti dalla norma.
Ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la soccombenza ai fini delle spese si determina confrontando la pretesa monitoria con il credito riconosciuto all’esito complessivo della lite, non guardando soltanto alla revoca formale del decreto.
Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
L’esenzione dalle spese nei giudizi previdenziali presuppone una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni reddituali sottoscritta personalmente dall’interessato; la dichiarazione del difensore non è sufficiente, poiché l’impegno a comunicare le variazioni reddituali comporta una responsabilità personale.
art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella l. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
La disposizione, nel modificare l’art. 152 disp. att. c.p.c., richiede che la dichiarazione reddituale rilevante per l’esenzione sia assunta e sottoscritta dall’interessato, non potendo l’impegno personale essere delegato al difensore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- La regolazione delle spese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve basarsi sull’esito complessivo e finale della lite, compreso il confronto tra l’importo ingiunto e quello effettivamente riconosciuto; la revoca del decreto non rende di per sé soccombente il creditore che abbia comunque ottenuto il riconoscimento del credito, né rende irripetibili automaticamente le spese della fase monitoria.
- L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra, da solo, reciproca soccombenza. Può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese soltanto in presenza degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
- Quando riforma, anche parzialmente, la sentenza impugnata, il giudice d’appello deve rideterminare d’ufficio le spese processuali secondo un criterio unitario e globale, commisurato all’esito finale della controversia.
- Nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’esenzione dalle spese richiede una dichiarazione sostitutiva delle condizioni reddituali conforme alle prescrizioni di legge e sottoscritta dall’interessato; non è sufficiente la sola attestazione del difensore.
- Chi ricorre per cassazione contestando il mancato riconoscimento dell’esenzione dalle spese deve indicare e riprodurre il contenuto della dichiarazione invocata, così da consentire alla Corte di verificarne la conformità alle prescrizioni di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26214/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26218/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26221/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26226/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26228/2026 del 05/10/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 5 ott 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 26230/2026 del 05/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →