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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 17.11.2025 che ha disposto la sospensione in autotutela ex art. 21 quater L. 241/90, per la durata massima di 45 giorni, del procedimento afferente alla procedura di reclutamento per il S.A.D. AFAM051 Pratica pianistica Pianoforte e della lettura vocale e pianistica e ha dichiarato annullati gli stessi provvedimenti senza ulteriore formalità da parte del C.d.A., onerando il Responsabile del procedimento di adottare i conseguenziali provvedimenti di sua competenza; - della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 5.12.2025 che nel ratificare la determinazione presidenziale prot. n. 2239 del 28.11.2025 ha disposto che il Responsabile del procedimento selettivo per il S.A.D. AFAM051 Pratica pianistica Pianoforte e della lettura vocale e pianistica intervenga in autotutela, a completamento delle disposizioni richiamate nella nota, secondo quanto richiesto nelle note M.U.R. indicate nel provvedimento stesso; - della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 20.10.2025 che aveva sospeso, ai sensi dell’art. 21 quater L. 241/90, le delibere del C.d.A. n. 44 del 18.6.25 e n. 51 del 30.6.2025 per il termine di 120 giorni; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202502461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere del Consiglio di amministrazione del Conservatorio che hanno sospeso e disposto l'annullamento o il riesame in autotutela della procedura di reclutamento per il settore artistico-disciplinare AFAM051

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, diverse delibere del Consiglio di amministrazione del Conservatorio: una delibera aveva sospeso per 45 giorni il procedimento di reclutamento e dichiarato annullati i relativi provvedimenti, una successiva aveva ratificato una determinazione presidenziale disponendo ulteriori interventi in autotutela da parte del responsabile del procedimento, e una precedente aveva sospeso per 120 giorni atti deliberativi relativi alla procedura. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti, oltre alla contestazione degli atti di sospensione e autotutela. Il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Conservatorio si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto, a un sommario esame, insussistente un sufficiente fumus boni iuris, rilevando che, anche a prescindere dalla possibile natura endoprocedimentale degli atti impugnati, il combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024 sembra imporre che il reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell'anno accademico 2025/2026 avvenisse entro ottobre 2025 secondo la nuova disciplina. Tale conclusione è stata ritenuta coerente con la previsione transitoria che limitava l'applicazione delle disposizioni previgenti del d.m. n. 180/2023 ai reclutamenti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025. Non è stata ravvisata, quindi, una plausibile illegittimità degli atti tale da giustificare la sospensione cautelare. Le spese della fase sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di un esame sommario il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa degli atti amministrativi di sospensione in autotutela impugnati; l'ordinanza non ne esamina in modo specifico i presupposti.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024

    È considerato, insieme all'art. 17, comma 8, come parte della nuova disciplina applicabile al reclutamento dei docenti destinati all'anno accademico 2025/2026, da concludersi entro ottobre 2025.

  • art. 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024

    È interpretato congiuntamente all'art. 4, comma 4, nel senso della necessità di svolgere entro ottobre 2025 il reclutamento relativo all'anno accademico 2025/2026.

  • art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 14/2023

    È richiamato per la disciplina transitoria secondo cui le norme previgenti si applicavano ai reclutamenti dei docenti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.

  • d.m. n. 180/2023

    È richiamato quale disciplina previgente applicabile, secondo la disposizione transitoria citata, ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, anche a un sommario esame, la disciplina applicabile rende non sufficientemente plausibile l'illegittimità degli atti impugnati, per carenza di fumus boni iuris.
  • Per il reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell'anno accademico 2025/2026, il combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024 è stato ritenuto idoneo a imporre lo svolgimento del reclutamento entro ottobre 2025 secondo la nuova disciplina.
  • La disciplina previgente di cui al d.m. n. 180/2023 trova applicazione, in base alla disciplina transitoria richiamata, ai reclutamenti dei docenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, non a quelli destinati all'anno accademico 2025/2026.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoAutotutela decisoria

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