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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02255/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, alla quale l'Ufficio contestava il percepimento e la distribuzione di utili agli associati, con conseguente negazione della natura non lucrativa e del relativo regime agevolato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio sul rilievo che la circostanza, non contestata, della distribuzione di utili escludesse la natura non lucrativa dell'ente. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 24 Cost. e 112 c.p.c. e la nullità del procedimento e della sentenza d'appello per omessa valutazione della documentazione prodotta, dalla quale sarebbero emersi i requisiti per il riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la sentenza impugnata non aveva minimamente esaminato né riportato le difese del contribuente, con conseguente concreta lesione del diritto di difesa e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre alla necessità di verificare in concreto se vi fosse stata distribuzione di utili e quindi scopo di lucro.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà accertare, sulla base degli elementi probatori prodotti dal contribuente, se possa escludersi la distribuzione di utili agli associati e, quindi, lo scopo di lucro dell'ente, valutando in concreto la sussistenza dei presupposti per il regime agevolato spettante alle associazioni sportive dilettantistiche.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto in ricorso per denunciare nullità del procedimento e della sentenza d'appello per omessa considerazione delle difese della parte contribuente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, ritenuto leso dall'omesso esame delle difese e della documentazione prodotta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare la mancata considerazione delle difese della parte e il conseguente vizio della sentenza per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1 della L. n. 398 del 1991

    Viene richiamato il principio per cui il regime agevolato presuppone la qualificazione dell'ente come associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro.

  • art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972

    È indicato come norma che, ai fini IVA, riscontra il requisito della non lucratività dell'ente, in particolare sotto il profilo statutario e dell'assenza di devoluzione dei beni agli associati in caso di scioglimento.

  • art. 111, comma 4-quinquies, del d.P.R. n. 917 del 1986

    È indicato come disposizione rilevante per le imposte dirette; il testo sottolinea che il requisito statutario deve trovare preciso riscontro normativo e che va verificata anche l'attività concreta dell'ente.

  • art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato quale disciplina vigente che, insieme all'art. 4, comma 7, d.P.R. 633/1972, richiede requisiti formali e una verifica sostanziale dell'attività svolta, per evitare che la forma associativa sia usata come schermo di attività commerciale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la sentenza di merito è viziata quando omette di esaminare e di dare conto delle difese e della documentazione della parte, se tale omissione incide concretamente sul diritto di difesa e sulla possibilità di contrastare la ratio decisoria.
  • Ai fini del riconoscimento del regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, non basta il mero rispetto formale dei requisiti statutari: occorre anche una verifica in concreto dell'attività effettivamente svolta per escludere la distribuzione di utili ai soci e lo scopo di lucro.
  • La natura non lucrativa dell'ente deve risultare sia dalla previsione statutaria sia dalla concreta modalità di gestione; in presenza di elementi indiziari di distribuzione di utili, il giudice deve accertare in fatto se l'ente abbia operato come vera associazione dilettantistica oppure come schermo di un'attività commerciale.
  • L'omessa valutazione delle prove offerte dalla parte che contesta la natura lucrativa dell'ente impone la cassazione della sentenza con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a un nuovo esame del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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