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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9807/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la prescrizione del reato contestato al capo a) (violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen.), sostenendo che il reato era estinto prima della sentenza d'appello; 2) la fondatezza della condanna per ricettazione (art. 648 cod. pen.), lamentando che la versione difensiva (autonoma masterizzazione di CD/DVD) era stata disattesa senza adeguata verifica; 3) l'omessa applicazione della causa di non punibilita prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: ha dichiarato che il reato indicato al capo a) era estinto per prescrizione alla data del 9/05/2024 e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo, eliminando dalla pena la quota corrispondente (mesi 1 di reclusione e euro 200,00 di multa). Ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto, ritenendo il secondo motivo generico per aspecificità perché riproponeva argomentazioni già esaminate e motivate dalla Corte d'appello, e ha ritenuto tardiva la censura relativa all'art. 131-bis in quanto non dedotta in appello. Ha poi rideterminato la pena per il capo b) (ricettazione) in mesi 2 di reclusione ed euro 300,00 di multa ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. l).

Norme richiamate

  • art. 171-ter, comma 2, lett. d), legge 633/1941

    Norma incriminatrice relativa a condotte di riproduzione/alterazione illecita di opere protette; reato contestato al capo a).

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione; nella sentenza di primo grado era stata riconosciuta l'attenuante di cui al comma 2 e la Corte d'appello ha valutato la versione difensiva ritenendola infondata.

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina i termini della prescrizione dei reati; invocato per sostenere che la prescrizione si era perfezionata prima della sentenza d'appello.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola gli effetti della sospensione e gli eventi che incidono sul decorso della prescrizione; rilevante per il calcolo del termine prescrizionale nel caso concreto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede cause di non punibilita (es. per fatti di particolare tenuità); la Cassazione ha ritenuto tardiva la deduzione perché non sollevata in appello.

  • art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rideterminare la pena senza rinvio; utilizzato per eliminare dalla pena la parte relativa al reato estinto.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Principio secondo cui la Cassazione può rilevare d'ufficio o accogliere la doglianza relativa alla prescrizione maturata prima della sentenza d'appello anche se non eccepita nel merito, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della sentenza d'appello, la Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato anche se la questione non è stata tempestivamente eccepita nel grado di merito, alla luce della giurisprudenza consolidata.
  • Un motivo di cassazione che si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e motivate dal giudice d'appello senza specificare le ragioni per cui tali valutazioni sarebbero illogiche o contraddittorie è spesso dichiarato generico e inammissibile.
  • Questioni non dedotte in appello, come l'applicazione di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), di norma non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione: la loro deduzione in sede di legittimità è considerata tardiva.
  • Quando la Cassazione accerta l'estinzione di un reato per prescrizione e non sono necessari accertamenti di fatto, può correggere direttamente la pena eliminando la parte riferita al reato estinto senza rinviare il processo al giudice di merito (art. 620 cod. proc. pen.).
  • In situazioni analoghe è utile denunciare tempestivamente in appello ogni causa di estinzione o non punibilita e formulare motivi di cassazione specifici e ben collegati alle motivazioni adottate dal giudice di merito per evitare che siano dichiarati generici o tardivi.

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