Cassazione Penale, Sentenza n. 07290/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.). La ricorrente deduceva tre censure: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra la sua condotta di guida e l'evento mortale, sostenendo rilevanza eziologica della condotta della vittima (indietreggiamento) e di un altro veicolo; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., per la concorrenza di una concausa (veicolo non identificato); 3) vizio di motivazione circa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, per non avere valutato la lieve entità della colpa, concause e lo stato di incensuratezza.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. Confermata la ricostruzione di merito: la Wolde era alla guida di una Lancia Ypsilon sulla S.S. Salaria la sera del 20/04/2017, non adeguò la velocità né rallentò in prossimità di un attraversamento pedonale debitamente segnalato, investendo un pedone e cagionandone il decesso. La Corte ha ritenuto provata la violazione delle regole di comportamento del conducente (art. 141, commi richiamati, e art. 191 c.d.s.) e la rilevanza causale di tali violazioni. Sul punto della causalità la Corte ha precisato che la condotta del pedone o di altro veicolo può escludere la responsabilità del conducente solo se costituisce causa eccezionale, atipica e imprevedibile; nel caso concreto le prospettate ipotesi alternative erano mere illazioni non dimostrate. Quanto all'attenuante speciale dell'art. 589-bis, comma 7, c.p., il Collegio ha ricordato che essa richiede prova rigorosa e concreta di una concausa estranea al rischio che il conducente doveva governare; non essendo fornita tale prova, l'attenuante è stata negata. Infine, la revoca della patente è stata ritenuta adeguatamente motivata in base ai parametri dell'art. 218, comma 2, c.d.s. (elevato grado di colpa, gravità del danno, pericolosità della circolazione), e dunque confermata.
Norme richiamate
Norma principale dell'omicidio stradale; il comma 1 sanziona il fatto, il comma 7 prevede l'attenuante speciale che è riconoscibile solo se sussiste una concausa specifica, estranea all'area di rischio che il conducente deve governare, e provata con rigore
comma 2, 3 e 4 (richiamati nel merito)
Regola la marcia e la velocità: obbligo di adeguare la velocità alle condizioni di luogo e tempo; la Corte ha ritenuto che la guidatrice abbia mantenuto velocità non conforme e comunque non adeguata alla situazione (assenza di illuminazione, orario notturno, attraversamento pedonale)
Regole di comportamento verso i pedoni: obbligo del conducente di rallentare e, se necessario, fermarsi per consentire il transito del pedone; violazione considerata rilevante ai fini della colpa specifica e della causalità
Principio generale di prudenza e diligenza nella circolazione: fondamento dell'obbligo di comportamento idoneo a non costituire pericolo o intralcio, richiamato dalla Corte come quadro normativo generale
Norme comportamentali del pedone: utilizzata per sottolineare che l'attraversamento regolare sulle strisce attribuiva alla vittima il diritto di precedenza, rendendo prevedibile la sua presenza
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i motivi proposti dalla ricorrente sono stati censurati come aspecifici o generici rispetto agli assunti di fatto e di diritto della sentenza impugnata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la sintetizzazione dei motivi di ricorso; richiamata perché il ricorso era formulato conformemente ma i motivi risultavano comunque generici
Prevede la condanna alle spese processuali e la sanzione per il ricorso che determina l'inammissibilità per colpa; applicata dalla Corte a carico della ricorrente
Criteri per l'applicazione della sanzione accessoria (revoca della patente): entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione; la Corte ha ritenuto che la revoca fosse giustificata in base a questi parametri
Richiamata per la parziale declaratoria d'incostituzionalità intervenuta (Corte cost. n. 88/2019) e per i conseguenti principi giurisprudenziali sul regime delle sanzioni accessorie nei reati stradali
Citato nel ragionamento sulla causalità per distinguere fattori di forza maggiore o caso fortuito che escludono il nesso causale, rispetto a concause prevedibili
Richiamato per spiegare quando una condotta altrui interrompe il nesso causale: solo eventi eccezionali, non prevedibili, possono escludere la responsabilità dell'agente
Massime di principio
- Il conducente ha un obbligo di attenzione rafforzato in prossimità di attraversamenti pedonali segnalati; velocità non adeguata e mancato rallentamento possono integrare colpa e responsabilità per omicidio stradale
- La condotta del pedone o di terzi può escludere la responsabilità del conducente solo se costituisce una causa eccezionale, atipica e imprevedibile che interrompe il nesso causale; semplici imprudenze o ipotesi non provate non sono sufficienti
- L'attenuante speciale dell'art. 589-bis, comma 7, c.p. richiede prova rigorosa e concreta della concausa estranea all'area di rischio che il conducente doveva governare; mere supposizioni o illazioni non bastano
- In sede di legittimità la Corte non sostituisce la valutazione probatoria del merito: i motivi devono essere specifici e dimostrare vizi di motivazione, contraddittorietà o illogicità, non una diversa lettura dei fatti
- La revoca della patente come sanzione accessoria in casi di omicidio stradale deve essere motivata rispetto ai parametri di cui all'art. 218 c.d.s.; il giudice può valutare tali elementi complessivamente purché dia una motivazione congrua
- Ricorsi generici o privi di specificità nelle censure comportano elevato rischio di inammissibilità e possono determinare condanne per spese e sanzioni processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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