Cassazione Civile, Ordinanza n. 22176/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso su tutti i motivi, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del consorzio.
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso da un consorzio di bonifica nei confronti di un consorziato per contributi relativi alla disponibilità irrigua dovuti per gli anni 2014 e 2015. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto: a) che spettasse al consorzio provare il beneficio fondiario diretto e immediato in favore del terreno; b) che l’avviso fosse carente di motivazione perché non indicava la coltura praticata sul fondo; c) che fosse inammissibile, per novità della censura, il motivo di appello del consorzio contro la decisione di primo grado che aveva richiesto l’indicazione della coltura nella motivazione dell’atto. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 2697 e 860 c.c. e degli artt. 10 e 11 r.d. 215/1933 per l’errata ripartizione dell’onere della prova sul beneficio fondiario; violazione delle norme regolamentari consortili, del regolamento regionale e dell’art. 7 l. 212/2000 per l’erronea affermazione della necessità di indicare la coltura nell’avviso; violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per l’erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello relativo alla motivazione dell’atto.
Norme richiamate
la Corte nega che, in presenza di piano di classifica approvato e inclusione del fondo nel perimetro consortile, gravi sul consorzio l’onere di provare in giudizio il beneficio fondiario; l’onere della prova contraria ricade sul consorziato.
il contributo consortile presuppone il beneficio diretto e immediato del fondo; tale beneficio è presunto se esistono piano di classifica approvato e perimetrazione consortile.
artt. 10 e 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
sono richiamati come base normativa dei contributi consortili e della presunzione di beneficio fondata sul piano di classifica approvato.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la censura sulla motivazione dell’avviso non era nuova, perché già devoluta in primo grado; la CTR ha quindi errato nel dichiararla inammissibile.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e può essere motivato per relationem a un atto legalmente conoscibile.
art. 21 regolamento del Consorzio
richiamato per la disciplina delle fasce contributive e della quantificazione del contributo in relazione alla disponibilità irrigua.
art. 24 regolamento del Consorzio
richiamato insieme alle altre disposizioni regolamentari consortili come parametro della pretesa tributaria.
art. 3, comma 6, regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1
richiamato quale disciplina regionale pertinente alla regolazione dei contributi irrigui.
art. 8 regolamento del Consorzio
prevede un onere annuale di dichiarazione della coltura praticata; la sua omissione impedisce al consorziato di superare la presunzione sulle esigenze idriche e sulla misura del contributo.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili, quando esista un piano di classifica approvato e il fondo sia incluso nel perimetro di intervento, il beneficio fondiario diretto e immediato si presume e il consorzio non deve provarlo in giudizio; incombe invece sul contribuente dimostrare specificamente l’assenza del beneficio.
- Il contribuente che contesti l’an debeatur o il quantum del contributo consortile deve adempiere a un onere di allegazione e di prova specifico, indicando fatti positivi contrari e, se del caso, sollecitando i mezzi istruttori necessari.
- L’avviso di pagamento è sufficientemente motivato quando, anche per relationem, richiami atti o regolamenti legalmente conoscibili che consentano al destinatario di comprendere le ragioni della pretesa; non è necessario riprodurre integralmente o allegare l’atto richiamato se esso è soggetto a pubblicità legale.
- Se il regolamento consortile impone al consorziato di dichiarare periodicamente la coltura praticata, l’omessa dichiarazione impedisce di contestare in giudizio la presunzione regolamentare sulla maggiore o minore idroesigenza del fondo, salvo prova contraria specifica e documentata.
- La questione della motivazione dell’atto non può essere dichiarata nuova quando la sua insufficienza sia stata già dedotta nel ricorso introduttivo ed esaminata dal primo giudice.
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