Sentenza n. 6840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I-quater, 31 luglio 2025 n. 15111, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, che aveva respinto il ricorso contro il bando, gli atti di valutazione dei titoli e le graduatorie del concorso interno per 2.662 posti da vice ispettore della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, vice sovrintendente nominata per meriti straordinari con decorrenza dalla data dei fatti meritori, aveva partecipato al concorso interno per titoli per 2.662 posti da vice ispettore. Contestava il bando, le modalità di presentazione della domanda, la scheda matricolare, la valutazione dei titoli, le graduatorie e gli atti successivi, sostenendo di avere diritto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, all'allineamento della decorrenza giuridica della propria nomina a quella più favorevole riconosciuta ai dipendenti promossi mediante selezione o concorso successivo. Chiedeva quindi la ricostruzione della carriera, l'ammissione alla riserva di posti, la rivalutazione dei titoli, l'inserimento tra i vincitori e l'avvio al corso di formazione. In appello deduceva, in particolare, la violazione dei criteri sugli effetti retroattivi delle pronunce di illegittimità costituzionale e l'omessa disapplicazione del bando e degli atti concorsuali. Il Ministero sosteneva che le posizioni di ruolo e le nomine dei colleghi che avevano beneficiato della retrodatazione si erano ormai consolidate per mancata tempestiva impugnazione.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato l'inammissibilità della domanda proposta in appello nella parte in cui mirava all'accertamento del diritto all'allineamento della decorrenza giuridica, perché i motivi di gravame non censuravano specificamente l'omesso esame delle autonome domande di accertamento e condanna proposte in primo grado. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondati entrambi i motivi. La posizione nell'ordine di ruolo e nella qualifica di vice sovrintendente costituisce una posizione di interesse legittimo, essendo determinata da atti autoritativi di inquadramento e nomina. L'appellante avrebbe dovuto impugnare tempestivamente le nomine dei colleghi che, grazie alla retrodatazione, l'avevano scavalcata nell'anzianità, nonché contestare il ruolo di anzianità e, secondo quanto rilevato, non ha impugnato neppure il silenzio formatosi sull'istanza di riallineamento. La mancata impugnazione ha consolidato le posizioni dei dipendenti interessati, rendendole insensibili alla successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata. La sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020 non poteva quindi produrre l'automatico adeguamento del ruolo né consentire il riconoscimento di un'anzianità meramente virtuale ai soli fini del concorso. L'Amministrazione ha correttamente valutato i titoli sulla base della situazione risultante dal ruolo e dallo stato matricolare al momento del bando. È stata inoltre esclusa la possibilità di una disapplicazione del bando: non ricorreva un contrasto tra norma nazionale e diritto dell'Unione europea, e la disapplicazione non costituiva uno strumento per superare la mancata tempestiva impugnazione di atti amministrativi lesivi. Non era applicabile neppure il potere previsto dagli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, Allegato E, trattandosi di interessi legittimi e non di diritti soggettivi. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982
"nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del soggetto promosso per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale della medesima qualifica"
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 224/2020, ma gli effetti della pronuncia non incidono sui rapporti e sulle posizioni amministrative ormai consolidati per mancata tempestiva impugnazione.
art. 24-quater, comma 7, d.P.R. n. 335/1982
Disciplina la decorrenza più favorevole della qualifica conseguita mediante selezione o concorso, rilevante per il raffronto con la posizione dei dipendenti promossi per meriti straordinari.
"nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità"
La collocazione nell'ordine di ruolo e l'anzianità determinano direttamente la posizione gerarchica del personale della Polizia di Stato e rendono attuale la lesione derivante dallo scavalcamento.
"dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione"
Le posizioni di ruolo devono essere contestate nel termine decadenziale ordinario decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto.
Richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., ha consentito la compensazione delle spese del grado di appello.
Consente il richiamo ai criteri dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese del processo amministrativo.
Massime di principio
- La posizione del dipendente pubblico rispetto agli atti autoritativi di nomina, inquadramento e determinazione della decorrenza giuridica della qualifica è, di regola, un interesse legittimo e deve essere tutelata mediante tempestiva impugnazione dell'atto lesivo, non mediante un autonomo giudizio di accertamento del diritto a un diverso inquadramento.
- Nel sistema gerarchico della Polizia di Stato, lo scavalcamento nell'anzianità di qualifica produce una lesione attuale della posizione del dipendente, che deve contestare tempestivamente le nomine dei colleghi beneficiari della retrodatazione; la mancata impugnazione consolida le rispettive posizioni anche ai fini di successivi concorsi.
- La retroattività delle pronunce della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, comprendendo le posizioni amministrative divenute intangibili per mancata impugnazione nel termine decadenziale; tali posizioni non vengono automaticamente riaperte dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
- L'Amministrazione non può attribuire, ai soli fini di una procedura concorsuale, un'anzianità meramente virtuale diversa da quella risultante dal ruolo e dallo stato matricolare, in assenza del previo adeguamento della posizione di ruolo attraverso gli strumenti amministrativi o processuali previsti.
- La disapplicazione non è uno strumento generale per superare la mancata impugnazione di un atto amministrativo divenuto inoppugnabile. In assenza di un contrasto con una norma eurounitaria direttamente applicabile e di una posizione di diritto soggettivo tutelabile ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, Allegato E, gli atti di inquadramento lesivi devono essere contestati mediante tempestiva azione di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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