Cassazione Civile, Ordinanza n. 17814/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione gli contestava una maggiore plusvalenza non dichiarata derivante dall'acquisto e dalla successiva rivendita infraquinquennale di un immobile. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto perché non ritenuta provata l'esistenza di ulteriori costi, diversi da quelli già riconosciuti dall'Ufficio (in particolare le spese notarili), idonei a ridurre la plusvalenza imponibile. In cassazione il contribuente deduceva due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su circostanze non contestate dall'Agenzia; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1199 e 2697 c.c., sostenendo che una fattura recante la dicitura "pagato" e sottoscritta dall'emittente valesse come quietanza e riconoscimento del pagamento, quindi come prova del costo sostenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, perché la CTR aveva utilizzato circostanze legittimamente acquisite al processo e, soprattutto, aveva fondato la decisione su una ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata: il contribuente non aveva fornito prova dell'effettivo esborso dei costi fatturati né della loro tracciabilità/annotazione contabile presso le imprese fornitrici. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché le fatture provenienti da terzi, anche se quietanzate, non costituiscono prova piena dei fatti attestati e possono essere valutate solo insieme ad altri elementi di riscontro; nel caso concreto mancavano elementi decisivi di conferma e non risultava superata la contestazione dell'Ufficio sulla mancata tracciabilità dei versamenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per asserita violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
richiamato per censurare la pretesa decisione su fatti o circostanze non devoluti o non contestati
richiamato per contestare l'uso, da parte del giudice, di circostanze non contestate come base della decisione
richiamato dal ricorrente per sostenere che la dicitura "pagato" in fattura valesse come quietanza e quindi come prova dell'avvenuto pagamento
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova circa l'effettivo sostenimento dei costi dedotti
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
utilizzato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis
richiamato come parametro del contributo unificato base cui rapportare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, il contribuente che intenda ridurre la plusvalenza imponibile deducendo costi ulteriori ha l'onere di provare l'effettivo sostenimento degli esborsi e la loro riferibilità concreta all'operazione.
- Le fatture emesse da terzi, anche se recano annotazioni di pagamento o siano accompagnate da quietanza, non integrano di regola prova piena dell'avvenuto pagamento, ma hanno valore indiziario da valutare insieme ad altri elementi di riscontro.
- Quando una sentenza di merito si fonda su una ratio autonoma e decisiva non specificamente censurata in cassazione, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione della decisione.
- La contestazione della violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. non è sufficiente se la decisione impugnata risulta comunque sorretta da un accertamento probatorio autonomo e da una motivazione non scalfita dal ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17773/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17774/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17776/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17777/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17778/2022 del 01/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →