Cassazione Civile, Ordinanza n. 07212/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore degli appalti, l'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili, tra cui una quota relativa a fatture reputate oggettivamente inesistenti emesse da due società collegate, qualificate come "cartiere" per la mancanza di struttura aziendale, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'incongruenza tra operazioni fatturate e capacità operativa. Contestualmente aveva emesso avvisi di accertamento anche nei confronti dei due soci, in ragione della ristretta base sociale, per imputare loro maggiori redditi di capitale. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sostenendo che la CTR aveva svalutato elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti forniti dall'Ufficio e aveva attribuito valore di prova contraria a meri documenti formali (contratti, bolle, contabilità di cantiere, buste paga, contributi e documenti di factoring). Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione delle norme processuali, per non avere esaminato un ulteriore profilo d'appello relativo alla mancata contestazione di due fatture; tale motivo è stato però dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso sulla base delle censure processuali preliminari ma ha accolto il primo motivo, affermando che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e che al contribuente incombe una prova contraria rigorosa, non surrogabile dalla sola regolarità formale della documentazione contabile o dei mezzi di pagamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini l'intero compendio probatorio conformandosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata ritenuta ammissibile perché volta a denunciare violazione di legge e dei principi sul riparto dell'onere probatorio, non un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
Richiamato come norma violata nella deduzione dell'indebita deduzione di costi fondati su fatture per operazioni inesistenti.
Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al loro collegamento con operazioni effettive.
Richiamato quale norma in tema di detrazione/neutralità IVA, non applicabile a fatture fittizie o relative a operazioni inesistenti.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione per dimostrare la fittizietà dell'operazione.
Richiamato in tema di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti idonee a fondare la prova indiziaria.
Richiamato nel secondo motivo come parametro di omessa pronuncia, poi assorbito.
Richiamato nel secondo motivo per la violazione delle regole di valutazione della prova, poi assorbito.
Richiamato nel secondo motivo con riguardo al contenuto motivazionale della sentenza tributaria, poi assorbito.
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche con elementi indiziari e presuntivi, purché idonei a rappresentare la fittizietà dell'operazione.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi gravi, precisi e concordanti sulla non reale effettuazione dell'operazione, incombe sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria rigorosa dell'effettiva esistenza dell'operazione stessa.
- La prova contraria del contribuente non può fondarsi sulla sola regolarità formale di fatture, contratti, scritture contabili, bolle di trasporto o mezzi di pagamento, poiché tali documenti sono facilmente confezionabili anche in funzione simulatoria.
- Il giudice di merito non può svalutare presunzioni significative offerte dall'Amministrazione né attribuire efficacia dirimente a meri riscontri documentali formali senza un effettivo vaglio della loro capacità dimostrativa rispetto alla reale esecuzione delle prestazioni.
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