Cassazione Penale, Sentenza n. 48564/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Padova. I motivi dedotti riguardavano: 1) errata composizione del collegio e violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.); 2) tardiva comunicazione della motivazione dell'ordinanza (deposito 8/6/2022, comunicazione via PEC ai difensori il 20/6/2022) e questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, c.p.p.; 3) errata qualificazione giuridica di alcune condotte (phishing vs. frode informatica) e derivante incompetenza funzionale; 4) insufficienza e vizi della motivazione sui gravi indizi relativi ai capi contestati (tra cui reato associativo e plurimi capi di frode o traffico di stupefacenti), e specifiche contestazioni sulla qualificazione del fatto relativo all'acquisto di criptovalute (art. 640 ter, ecc.); 5) mancanza di adeguata valutazione dell'idoneità della misura cautelare in concreto, anche alla luce di arresti domiciliari applicati in altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la violazione del principio di immutabilità del giudice (primo motivo). Ha ritenuto che il Tribunale di Venezia avesse deliberato l'ordinanza in composizione diversa rispetto a quella davanti alla quale si era svolta l'udienza camerale, determinando la nullità assoluta del provvedimento ai sensi dell'art. 525, comma 2, c.p.p. L'annullamento è stato esteso all'intero provvedimento, con conseguente impossibilità di esaminare i restanti motivi di ricorso. La Cassazione ha rinviato il fascicolo per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia e ha ordinato alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Il principio di immutabilità del giudice è inderogabile e la sua violazione comporta nullità assoluta del provvedimento; estensibilità anche alle decisioni assunte in udienza camerale ex art. 127 c.p.p.
Regola la comunicazione della motivazione dell'ordinanza del riesame: il ricorrente ha denunciato una tardiva comunicazione ritenuta suscettibile di violare l'art. 13 Cost., ma la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito di costituzionalità, avendo annullato il provvedimento per motivo procedurale preliminare
La disciplina dell'udienza camerale è rilevante per l'applicazione del principio di immutabilità del giudice anche alle udienze non pubbliche; la giurisprudenza applica l'immutabilità anche alle deliberazioni camerali
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme procedurali relative agli adempimenti della cancelleria dopo l'annullamento; la Corte ha disposto gli adempimenti specifici a carico dell'ufficio
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla tutela della libertà personale e alla tempestività della comunicazione della motivazione; la questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte per effetto della nullità procedurale
art. 640, 640-ter, 493-ter cod. pen.
Norme sostanziali citate dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica dei fatti (frodi, appropriazione di proventi, riciclaggio/impiego di proventi illeciti); la Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito, avendo annullato per vizio procedurale
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti citata in rapporto alla qualificazione degli elementi probatori (foto di sostanza): la questione non è stata decisa nel merito dalla Corte
Massime di principio
- Il principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.) va rigorosamente rispettato: la composizione del collegio che delibera non può essere diversa da quella davanti alla quale si è svolta la discussione; la violazione comporta nullità assoluta e l'annullamento dell'intero provvedimento.
- In sede di impugnazione in Cassazione, se viene rilevata una nullità procedurale assoluta, il giudice di legittimità annulla il provvedimento senza entrare nel merito degli altri motivi; ciò comporta rinvio ad un nuovo giudizio di merito.
- La tardiva comunicazione della motivazione dell'ordinanza può sollevare questioni costituzionali (diritto alla difesa e garanzie processuali), ma tali questioni potrebbero non essere esaminate se sopravviene una nullità procedurale di rango superiore.
- Nelle impugnazioni che attaccano la qualificazione giuridica dei fatti (es. phishing vs. frode informatica) è cruciale che la difesa indichi con chiarezza gli elementi probatori mancanti o erratamente valutati; il giudice di merito deve motivare specificamente la sussistenza dei gravi indizi per ciascun capo.
- Per contestare il reato associativo occorre allegare e provare, oltre al dolo specifico, la presenza dei caratteri essenziali richiesti dalla giurisprudenza: vincolo associativo stabile, indeterminatezza del programma criminoso e struttura organizzativa idonea a realizzarlo.
- Sulle contestazioni relative a operazioni con criptovalute e presunto impiego di proventi illeciti, occorre valutare temporalità e autonomia dell'operazione rispetto al reato presupposto e fornire elementi che attestino l'intento di occultamento o di reinvestimento dei proventi illeciti.
- Prima di proporre ricorso, verificare sempre la corrispondenza fra la composizione del collegio risultante dal frontespizio dell'atto e quella indicata nel verbale d'udienza: discrepanze formali possono determinare l'annullamento per nullità assoluta.
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