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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, - del provvedimento del SUAP del Comune di Carsoli datato 25 ottobre 2021 ad oggetto “procedimento di messa in sicurezza dell'area di sedime Esso-refra ex d.lgs. 152/2006 s.m.i. verbale di conferenza dei servizi sincrona decisoria del 4 ottobre 2021”, trasmesso via pec in data 12 gennaio 2022; nonché, per quanto occorrer possa: - della nota della Provincia di L’Aquila datata 4 novembre 2021, prot. 23620 (inviata alla ricorrente solo per conoscenza) e dell'allegata “relazione”; - della nota della Provincia di L’Aquila datata 4 novembre 2021, prot. 23620 ad oggetto “osservazioni da sottoporre alla conferenza”; - della nota della Provincia di L’Aquila datata 8 marzo 2022, prot. n. 4862.

Giustizia amministrativa202200122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale del SUAP del Comune di Carsoli che non approvava il progetto operativo di bonifica dell'area di sedime di un ex punto vendita carburanti, nonché atti provinciali connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento del SUAP del Comune di Carsoli del 25 ottobre 2021, comunicato il 12 gennaio 2022, con cui non era stato approvato il progetto operativo di bonifica presentato per conto della società Esso Italiana relativamente a un'area già adibita a punto vendita carburanti. Erano stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, alcuni atti della Provincia de L’Aquila collegati al procedimento. I motivi dedotti riguardavano la violazione e l'errata applicazione dell'art. 14-ter l. 241/1990 e degli artt. 242, 244 e 250 d.lgs. 152/2006, nonché degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e del d.m. 31/2015; erano stati denunciati anche eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, violazione del buon andamento, contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e illogicità. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento di non approvazione del progetto di bonifica e gli atti connessi. Il Collegio ha ritenuto chiara la dichiarazione depositata dalla ricorrente il 20 febbraio 2026 e ha affermato che, in applicazione del principio dispositivo, la parte può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, dichiarando di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, essendovi stata una richiesta in tal senso della ricorrente e l'adesione delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della pronuncia adottata in forma semplificata o camerale, per quanto emerge dal testo.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Norma invocata dalla ricorrente in relazione al verbale della conferenza di servizi; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Norma invocata dalla ricorrente con riferimento al procedimento di bonifica; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    Norma invocata dalla ricorrente con riferimento al procedimento di bonifica; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 250 d.lgs. 152/2006

    Norma invocata dalla ricorrente con riferimento al procedimento di bonifica; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Norme invocate dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • d.m. 12 febbraio 2015, n. 31

    Regolamento richiamato dalla ricorrente in materia di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti; il giudice non ne ha esaminato il merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
  • Quando la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è chiara, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina una pronuncia processuale senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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