Cassazione Civile, Ordinanza n. 13875/2025 del 25/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva acquisito, in qualità di cessionaria, un credito derivante dalla dichiarazione IVA annuale 2010 relativa all’esercizio 2009 e aveva presentato istanza di rimborso, rimasta senza esito con formazione di silenzio-rifiuto. Il ricorso introduttivo era stato respinto dalla CTP e la decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. In cassazione la società ha proposto quattro motivi. Per quanto emerge dal testo, il primo motivo denunciava motivazione apparente della sentenza d’appello per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; parte del quarto motivo lamentava, sotto un diverso profilo, la frettolosità/inadeguatezza della motivazione. La censura centrale era che il giudice di merito si era limitato ad affermare il principio generale per cui, nelle liti di rimborso, spetta al contribuente provare il fatto costitutivo del diritto, ma non aveva spiegato in concreto perché la prova prodotta non fosse stata ritenuta sufficiente. La sentenza di merito aveva anche richiamato, come ulteriore ostacolo al rimborso, l’esistenza di carichi erariali non estinti in capo al cedente del credito, mai impugnati dal destinatario, ma tale passaggio non sostituiva l’assenza di una vera motivazione sulla prova del diritto al rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e la parte del quarto motivo relativa al difetto motivazionale, ritenendoli fondati. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, perché, pur graficamente esistente, non rendeva percepibile il fondamento della decisione e non esponeva le ragioni concrete del mancato riconoscimento del rimborso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la mera enunciazione di un principio generale sull’onere della prova non basta se manca l’applicazione al caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio processuale denunciabile in cassazione come nullità della sentenza.
Nelle controversie di rimborso incombe sul contribuente la prova del fatto costitutivo del diritto al rimborso.
Massime di principio
- In materia di rimborso tributario, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito azionato, ma il giudice di merito deve spiegare in modo concreto perché la prova offerta sia insufficiente.
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando si limita ad affermazioni astratte o stereotipate senza rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito per decidere la controversia.
- Un richiamo a ulteriori ragioni ostative al rimborso non sana il difetto di motivazione se il giudice non chiarisce quale specifico rilievo probatorio abbia assunto decisivo ai fini del rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13862/2025 del 25/05/2025
- ordinanza_civile · 25 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13863/2025 del 25/05/2025
- ordinanza_civile · 25 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13864/2025 del 25/05/2025
- ordinanza_civile · 25 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13865/2025 del 25/05/2025
- ordinanza_civile · 25 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13867/2025 del 25/05/2025
- ordinanza_civile · 25 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13869/2025 del 25/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →