Cassazione Civile, Ordinanza n. 20903/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di un terreno erboso a pascolo, privo di segni visibili di servitù, aveva convenuto in giudizio il proprietario del fondo confinante per ottenere l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio sul proprio bene. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 949 c.c., sostenendo che l’azione negatoria servitutis potesse essere esperita anche contro mere turbative del fondo, senza necessità che il convenuto vantasse espressamente un diritto reale; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., contestando che i giudici di merito avessero valorizzato come prove le dichiarazioni del difensore della controparte sui passaggi a piedi; con il terzo censurava la condanna alle spese, invocando l’art. 92 c.p.c. e sostenendo che l’azione fosse resa necessaria dalla condotta della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la giurisprudenza di legittimità richiede, per l’actio negatoria servitutis, che il terzo vanti in via stragiudiziale una pretesa di carattere reale, non bastando mere molestie o turbative prive di tale contenuto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, affermando che le dichiarazioni del difensore costituiscono ammissioni liberamente valutabili come elementi indiziari e che tali elementi possono fondare il convincimento del giudice, specie se sorretti da motivazione congrua sul giudizio di superfluità della prova testimoniale. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, ribadendo che le spese seguono la soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
actio negatoria servitutis
L’azione negatoria servitutis è esperibile quando il terzo vanti una pretesa di carattere reale sul fondo; non è sufficiente la mera turbativa o molestia priva di rivendicazione di un diritto reale.
Richiamato per censurare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché le ammissioni del difensore sono liberamente apprezzabili come elementi indiziari.
La Corte ha ribadito la possibilità per il giudice di valutare liberamente le ammissioni del difensore come prove atipiche o indizi.
Il giudizio di superfluità sulla prova testimoniale deve essere congruamente motivato; nel caso di specie ciò era avvenuto.
le spese seguono la soccombenza
Le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente.
La doglianza sulla compensazione delle spese è stata ritenuta inammissibile perché non idonea a scalfire il principio di soccombenza.
Utilizzato come base dell’inammissibilità del ricorso in quanto le censure non offrivano argomenti per mutare l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis art. 13 d.p.r. 115/2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’azione negatoria servitutis presuppone che il convenuto, anche fuori dal processo, faccia valere o lasci intendere una pretesa di natura reale sul fondo altrui; non è sufficiente la sola esecuzione di condotte materialmente intrusive o moleste se non accompagnate da un vanto di servitù.
- Le dichiarazioni del difensore di una parte, quando contengano fatti sfavorevoli, non integrano confessione ma possono valere come ammissioni e costituire elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice.
- Gli elementi indiziari possono, se ritenuti gravi, precisi e concordanti dal giudice, fondare da soli il convincimento, anche in presenza di richieste di prova contraria, purché il diniego dell’istruzione sia sorretto da motivazione congrua.
- In tema di spese processuali, il principio generale resta quello della soccombenza; la richiesta di deroga o compensazione deve confrontarsi con tale regola e non può essere accolta in assenza di specifici elementi che la giustifichino.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano a contrapporsi a un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a modificarlo o a metterlo in discussione.
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