Cassazione Penale, Sentenza n. 7079/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Musacchio impugnava l'ordinanza del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestava: 1) omissione/contraddittorietà tra motivazione e dispositivo perché, pur escludendo in motivazione la gravità indiziaria per l'estorsione aggravata, il dispositivo non dava conto della revoca di tale contestazione; 2) insufficienza degli indizi rispetto al reato di ricettazione (mancanza dell'elemento soggettivo e, comunque, dell'elemento oggettivo, essendo la trattativa rimasta inconcludente); 3) carenza di motivazione sulla concreta e attuale esigenza cautelare (pericolo di reiterazione) considerando l'intervallo temporale di oltre tre anni tra fatto e misura e l'ultimo precedente di dieci anni prima.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha disposto: 1) rettifica del dispositivo dell'ordinanza impugnata per esplicitare la sopravvenuta revoca della contestazione di estorsione aggravata (art. 629, secondo comma, e 416-bis.1 cod. pen.); 2) annullamento dell'ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari in relazione alla residua imputazione per ricettazione (art. 648 cod. pen.) e rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio su tale profilo; 3) dichiarazione di inammissibilità del resto del ricorso. In particolare la Corte ha rigettato la richiesta di rinnovata valutazione degli elementi di fatto (secondo motivo), rilevando che tali censure attengono a questioni di merito non sindacabili in cassazione, ma ha invece censurato l'omessa motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, posto che la legge e la giurisprudenza richiedono specifica valutazione quando sia trascorso tempo rilevante tra il fatto e la misura.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Delimita il sindacato della Corte di cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari: è consentita la verifica di vizi di motivazione (manifesta illogicità, contraddittorietà o omissioni) ma non una rivalutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
Norma sulla ricettazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che ritiene perfezionato il reato anche nella forma della mediazione per l'acquisto di beni di provenienza delittuosa, non essendo necessario che l'acquisto si sia concretamente realizzato.
Norma sul tentativo; citata in riferimento all'eventualità che, se non è dimostrata la consumazione, possa comunque configurarsi il tentativo di reato.
Fissa i presupposti per le misure cautelari personali, tra cui la necessità che il pericolo di reiterazione sia attuale e concreto. La Corte sottolinea l'obbligo di motivare specificamente concretezza e attualità del pericolo, soprattutto quando intercorre un intervallo temporale rilevante tra il fatto e la misura.
Prevede la possibilità di misure cautelari alternative (es. obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Il Tribunale del riesame aveva disposto tale sostituzione; la Corte ha rettificato il dispositivo limitando la portata alla qualificazione residua del fatto.
art. 629, secondo comma, cod. pen.
Articolo che disciplina il reato di estorsione (e le sue aggravanti); la Corte ha rilevato che la contestazione di estorsione aggravata è stata sopravvenuta revocata nella motivazione e ha ordinato la rettifica del dispositivo in tal senso.
Rilevata e poi esclusa come circostanza aggravante nel provvedimento di merito; la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo per tenerne conto.
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 cod. proc. pen.)
Ha introdotto il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione nell'art. 274, lett. c). La giurisprudenza richiede che il giudice motivi specificamente sul permanere del pericolo al momento della misura, in relazione al tempo trascorso e alle peculiarità del caso.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022
Richiamati come norme procedurali che disciplinano il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto e modalità di trattazione in Cassazione; posti a cornice procedurale del giudizio.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione può censurare vizi di motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, omissioni) ma non sostituirsi al giudice di merito nel valutare le risultanze probatorie.
- Il dispositivo del provvedimento cautelare deve essere coerente con la motivazione: omissioni nel dispositivo che non rispecchiano chiaramente le scelte motivazionali possono essere rettificate dalla Corte, senza annullamento automatico, se la discrepanza è rimediabile.
- Per i reati di ricettazione, la giurisprudenza ammette che la condotta di mediazione per l'acquisto di beni di provenienza illecita integri il reato anche se l'acquisto non si è concretamente perfezionato; tuttavia tale valutazione attiene al merito e difficilmente è sindacabile in cassazione salvo vizi motivazionali manifesti.
- Quando tra il fatto contestato e l'adozione della misura cautelare è trascorso un intervallo temporale rilevante o i precedenti dell'indagato sono datati, il giudice deve motivare in modo specifico e dettagliato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione: l'omessa valutazione di tali profili può comportare l'annullamento con rinvio.
- Le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove o dei fatti sono inammissibili in cassazione se non accompagnate da specifici vizi di diritto o da manifesta illogicità della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6989/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6990/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6991/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6993/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6996/2025 del 20/02/2025
- Sentenza penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6997/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →