Cassazione Civile, Ordinanza n. 23466/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione all'esecuzione, nella specie opposizione a precetto, e agli atti esecutivi. Il debitore esecutato aveva contestato la legittimazione processuale del soggetto che agiva quale mandataria/procuratrice speciale del cessionario del credito, deducendo anche la mancanza di titolarità del credito in capo alla società cessionaria, in ragione di un precedente giudicato favorevole ottenuto in altro giudizio di opposizione all'esecuzione. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme su legittimazione e rappresentanza processuale, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione del Banco di Napoli/Successore; 2) violazione di norme processuali e sostanziali in tema di prova, onere probatorio e giudicato, sostenendo che fosse stata dimostrata documentalmente l'insussistenza della titolarità del credito in capo alla cessionaria; 3) vizio motivazionale; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la consulenza tecnica contabile che avrebbe quantificato un importo inferiore a quello intimato e un diverso tasso di interesse; 5) nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente per relationem alla sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della legittimazione ad agire del soggetto che procedeva in executivis doveva essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi, e non poteva essere riproposta in appello; il secondo perché la deduzione sulla titolarità del credito era formulata in modo non specifico, senza puntuale indicazione dell'atto di appello e delle modalità di produzione del giudicato richiamato; il terzo perché fondato sulla vecchia formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e comunque risolto in una mera diversa lettura dei fatti; il quarto perché meramente fattuale e comunque non pertinente rispetto alla censura svolta in appello; il quinto perché la Corte territoriale non si era limitata a un richiamo acritico della sentenza di primo grado, ma aveva esaminato le censure, soddisfacendo l'obbligo di motivazione. Non sono state regolate le spese per la mancata costituzione delle controparti intimate ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle norme sulla legittimazione processuale per contestare la capacità di stare in giudizio del soggetto che agiva in esecuzione.
Usato per sostenere il difetto di interesse/legittimazione della parte che aveva intrapreso l'azione esecutiva.
Invocato nel motivo relativo alla regolarità della rappresentanza e della legittimazione processuale.
Richiamato per qualificare il rapporto di mandato in forza del quale la società agiva come mandataria/procuratrice speciale.
Richiamato in tema di procura e poteri rappresentativi nella spendita del nome altrui.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale evocata per i motivi di violazione di legge relativi a legittimazione, titolarità del credito e motivazione della sentenza.
Richiamato anche nel secondo motivo per sostenere l'insussistenza dell'interesse/titolarità ad agire.
Invocato per censurare l'apprezzamento delle prove e l'asserita mancata considerazione di documenti.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova in ordine alla titolarità del credito.
Evocato per far valere l'efficacia del giudicato formatosi in un precedente giudizio di opposizione all'esecuzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte afferma che il motivo è inammissibile se formulato secondo la previgente nozione di vizio motivazionale, non più applicabile, e comunque se mira solo a una diversa lettura dei fatti.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla consulenza tecnica e al quantum dovuto.
Evocato in relazione alla specificità dei motivi di appello e alla loro effettiva trattazione da parte del giudice di secondo grado.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza d'appello per asserita carenza assoluta di motivazione.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare l'adeguatezza della motivazione della sentenza d'appello.
Indicato come rito camerale seguito per la decisione del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte lo utilizza per affermare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, in mancanza dell'indicazione precisa degli atti e dei documenti richiamati.
Richiamato per affermare che la questione sulla legittimazione processuale doveva essere devoluta con i mezzi propri dell'opposizione agli atti esecutivi e non in appello.
art. 111 Cost.
Evocato, in combinazione con l'art. 618 c.p.c., per sottolineare il canale impugnatorio corretto avverso il relativo capo della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, le questioni che attengono alla legittimazione processuale del soggetto che promuove o coltiva l'azione esecutiva devono essere veicolate con il rimedio processuale corretto; se la doglianza appartiene al perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi, non può essere utilmente riproposta in appello come motivo autonomo.
- La censura sulla titolarità del credito e sulla validità della cessione deve essere specifica e autosufficiente: in cassazione occorre indicare puntualmente in quale atto di merito la questione sia stata introdotta e in quali atti o verbali risultino i documenti richiamati, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., nella formulazione applicabile dopo la riforma del 2012, non consente una mera rivalutazione del merito né la riproposizione della vecchia critica alla motivazione insufficiente o contraddittoria; è necessario denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile quando, dalla sentenza impugnata, risulta che il giudice di appello abbia comunque esaminato le censure proposte, anche con motivazione sintetica o per relationem, purché siano individuabili le ragioni della decisione e il percorso argomentativo complessivo.
- La motivazione per relationem è valida se la corte d'appello non si limita ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado, ma dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni di infondatezza dei motivi di gravame o dell'identità delle questioni già esaminate.
- La critica alla consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile quando si traduce in una contestazione meramente fattuale o in una richiesta di diversa ricostruzione contabile, senza allegare un vero vizio di motivazione o una censura coerente con quanto dedotto nei gradi di merito.
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