Cassazione Penale, Ordinanza n. 09779/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per un reato in materia di stupefacenti, deducendo tre censure. In primo luogo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la quantità e il grado di purezza della cocaina sequestrata avrebbero imposto la qualificazione del fatto come ipotesi lieve, con conseguente ridimensionamento della gravità del fatto. In secondo luogo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo di avere reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie, di aver avuto difficoltà linguistiche essendo cittadino extracomunitario, e di non meritare un giudizio sfavorevole fondato su precedenti penali risalenti e non omogenei. In terzo luogo ha censurato il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena base dovesse essere fissata nel minimo edittale e che, ove fosse stata correttamente determinata una pena inferiore, avrebbe potuto essere applicata una pena sostitutiva ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e aspecifici perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già esaminate e disattese in appello, nonché comunque manifestamente infondati. Sul punto della lieve entità, ha considerato corretto il giudizio della Corte territoriale fondato sul dato ponderale e sul numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto legittimo il diniego motivato con riferimento alla mancanza di elementi di particolare rilievo e ai precedenti penali. Sul trattamento sanzionatorio, ha confermato che la pena sostitutiva non era applicabile perché la condanna era superiore al limite di quattro anni previsto dall'art. 20-bis c.p., e ha reputato congrua la pena inflitta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie lieve può essere riconosciuta solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata alla luce congiunta di dato qualitativo e quantitativo della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se un indice è negativamente assorbente, prevale su ogni altra considerazione.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e può essere escluso con motivazione fondata sulle ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di analitico esame di ogni elemento dedotto dalla difesa, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena; la sentenza ribadisce che la congruità della pena è sindacabile solo nei limiti della logicità e della motivazione.
Nella determinazione della pena, quando la sanzione è irrogata al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di valutazione indicati dalla norma.
la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni
Le pene sostitutive non sono applicabili quando la condanna supera il limite di quattro anni di reclusione o arresto.
Richiamato dalla difesa in relazione alla richiesta di pena sostitutiva; la Corte nega rilievo alla doglianza perché la preclusione discende dal limite legale previsto dall'art. 20-bis c.p.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre doglianze già disattese.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando riproduce in modo pedissequo censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza individuare specifici errori argomentativi o travisamenti del materiale processuale.
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della minima offensività; un dato quantitativo significativamente elevato della sostanza può essere assorbente e impedire il riconoscimento dell'ipotesi lieve.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è dovuto per il solo fatto che l'imputato abbia reso dichiarazioni ammissive o che siano stati dedotti elementi personali favorevoli; il giudice può negarle valorizzando elementi negativi prevalenti, come i precedenti penali, con motivazione sintetica ma congrua.
- Le pene sostitutive non possono essere applicate quando il limite edittale previsto dalla legge è superato; in tal caso la censura sulla mancata sostituzione è infondata se la pena inflitta eccede la soglia legale.
- Quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica su tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della sanzione.
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