Cassazione Civile, Ordinanza n. 27986/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un complesso rurale sito in Acerra. I resistenti, eredi del proprietario originario del fondo, hanno agito per ottenere la restituzione di porzioni di fabbricati rurali occupate dagli odierni ricorrenti, sostenendo che tali porzioni non erano state incluse nella precedente decisione di retratto agrario e che quindi restavano di loro proprietà. I ricorrenti hanno resistito deducendo che le porzioni di fabbricato fossero pertinenze dei fondi rustici oggetto di riscatto agrario e, in subordine, che il loro possesso ultraventennale aveva comportato l’usucapione dei beni. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda di restituzione e accolto le riconvenzionali di usucapione; in appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, negando la pertinenzialità dei fabbricati rispetto ai fondi riscattati e rilevando che la detenzione era stata originariamente nomine alieno, senza prova di interversione del possesso. Con il primo motivo di ricorso in cassazione si denuncia la violazione dell’art. 1141, comma 2, c.c. e della normativa sul riscatto/prelazione agraria, sostenendo che la sentenza d’appello avrebbe erroneamente escluso l’usucapione e che la precedente decisione sul retratto avrebbe attribuito anche i segmenti di fabbricato ai ricorrenti. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 100 c.p.c. e omesso esame, lamentando che le consulenze tecniche dimostrassero la natura pertinenziale dei fabbricati e che vi sarebbero errori nell’individuazione delle porzioni immobiliari e nel titolo di proprietà originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d’appello secondo cui il diritto di prelazione/riscatto agrario può riguardare solo i beni effettivamente aventi destinazione agricola o, in presenza di fabbricati, solo quelli in rapporto pertinenziale attuale e provato con il fondo al momento del trasferimento. Nel caso concreto, i fabbricati controversi non risultavano ricompresi nell’alienazione né era stato dimostrato un vincolo pertinenziale con i terreni riscattati. Inoltre, la Corte ha affermato che la detenzione originaria dei beni, riconducibile a un titolo non possessori0, escludeva il possesso utile ad usucapionem in mancanza di prova dell’interversione del possesso. Le doglianze sulle consulenze tecniche sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza. La sentenza ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alla restituzione dei beni e alle spese di legittimità, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la detenzione non si trasforma in possesso utile all'usucapione senza prova dell'interversione del possesso
L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8
la prelazione e il riscatto agrario non si estendono in via interpretativa a porzioni non agricole o non pertinenziali del fondo
normativa richiamata in tema di prelazione/riscatto agrario
la censura è stata ritenuta non pertinente/inconferente rispetto alla decisione impugnata
i motivi sono stati scrutinati anche sotto i profili di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma ritenuti inammissibili o infondati
richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
la pertinenza richiede destinazione durevole di servizio o ornamento della cosa principale; per la pertinenza agraria la destinazione deve accrescere la produttività del fondo
Massime di principio
- La pertinenza, anche in ambito agrario, richiede un vincolo funzionale durevole tra bene principale e bene accessorio, fondato sia su un elemento oggettivo sia su una specifica destinazione impressa dal titolare del diritto; non basta una mera contiguità materiale.
- Nel riscatto o nella prelazione agraria l'interpretazione della nozione di fondo rustico è restrittiva: la disciplina può riguardare soltanto la parte effettivamente agricola del compendio, restando esclusi i beni con diversa destinazione ove manchi un vincolo pertinenziale provato.
- In caso di alienazione separata di fabbricati rurali, il diritto agrario di prelazione/riscatto presuppone che il fabbricato sia effettivamente e attualmente al servizio del fondo al momento del trasferimento; in difetto, il diritto non è esercitabile su tali manufatti.
- La detenzione originaria del bene non è sufficiente per usucapire: occorre dimostrare un'interversione del possesso, cioè un comportamento univoco idoneo a mutare il titolo da detentivo a possessori0.
- In cassazione la censura contro la valutazione delle prove tecniche deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare puntualmente gli errori della consulenza e la loro decisività, non bastando la mera contrapposizione tra consulenze di parte e consulenza d'ufficio.
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