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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16246/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento per equa riparazione ex l. n. 89/2001 relativo alla durata eccessiva di un giudizio civile di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria. In primo grado era stato emesso un decreto monocratico che riconosceva un indennizzo di euro 3.120,00 e liquidava anche le spese. La parte privata propose opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001; la Corte d'appello di Messina accolse l'opposizione, rideterminò l'indennizzo in euro 4.080,00 e liquidò le spese del procedimento in euro 1.140,00 complessivi, di cui euro 90,00 per esborsi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché degli artt. 1 e 4 d.m. n. 55/2014, sostenendo che le spese erano state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili, senza adeguata motivazione sullo scostamento dai parametri. In particolare, secondo la ricorrente, per il giudizio di opposizione avrebbero dovuto essere riconosciuti importi più elevati per le diverse fasi, oltre alle spese già liquidate nel decreto monocratico e non contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui, quando l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 è proposta dalla parte privata e viene accolta, il regolamento delle spese deve avvenire sulla base della soccombenza considerando l'intera vicenda processuale, e non soltanto la fase di opposizione. Ha inoltre affermato che il giudizio di opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto ha natura contenziosa e le relative spese vanno liquidate secondo la tabella 12 del d.m. n. 55/2014. Poiché il giudice di merito aveva liquidato compensi inferiori ai minimi dello scaglione applicabile senza motivazione, il decreto è stato cassato sul punto; la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito e ha rideterminato le spese dovute per il giudizio di opposizione in euro 1.458,00 per compensi, oltre euro 90,00 per esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    l'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; se accolta, le spese vanno regolate sull'intera vicenda processuale.

  • art. 3, comma 5, l. n. 89/2001

    il decreto monocratico può contenere la liquidazione delle spese nella fase monitoria, ma tale capo viene meno se il decreto è sostituito dal provvedimento reso all'esito dell'opposizione accolta.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; in caso di accoglimento dell'opposizione, la parte soccombente nel complesso della vicenda deve sopportare le spese.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato a sostegno del corretto criterio di liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri applicabili.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per contestare l'assenza di motivazione sul superamento dei minimi tariffari.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • d.m. n. 55 del 10/3/2014

    le spese del giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 devono essere liquidate in applicazione della tabella 12; non è consentita una liquidazione inferiore ai minimi senza adeguata motivazione.

  • d.m. n. 147 del 13/8/2022

    richiamato quale modifica del d.m. n. 55/2014 per la determinazione dei parametri forensi.

Massime di principio

  • L'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 ha struttura unitaria e non va assimilata a un autonomo appello: quando è accolta, il giudice deve regolare le spese considerando l'intero procedimento, non solo la fase di opposizione.
  • Se l'opposizione ex lege Pinto proposta dalla parte privata viene accolta, il capo sulle spese del decreto monocratico viene meno e le spese devono essere rideterminate in base alla soccombenza complessiva.
  • Il giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto o inammissibilità dell'equa riparazione ha natura contenziosa e le spese vanno liquidate secondo la tabella 12 del d.m. n. 55/2014.
  • La liquidazione dei compensi professionali non può scendere sotto i minimi tariffari applicabili senza una specifica motivazione sullo scostamento.
  • Quando non occorrono ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può cassare sul punto e decidere nel merito la liquidazione delle spese.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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