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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03197/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l'integrale esecuzione di una sentenza irrevocabile che gli aveva riconosciuto il rimborso del 90% delle imposte dirette pagate negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi. Deduceva di aver ricevuto solo il 50% del dovuto e chiedeva l'adozione dei provvedimenti necessari per l'ottemperanza piena. L'Agenzia delle Entrate si era difesa sostenendo di avere eseguito i rimborsi nei limiti consentiti dalla disciplina sopravvenuta sui rimborsi da sisma '90, allegando la nota MEF sull'incapienza dei fondi. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017, e del provvedimento direttoriale attuativo, oltre a vizi di motivazione, per non avere la CTR adottato le specifiche modalità di attuazione del rimborso e i provvedimenti indispensabili all'ottemperanza; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi motivazionali, per non avere verificato il corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'amministrazione in ordine all'effettiva incapienza delle risorse stanziate rispetto alle domande di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva rigettato l'ottemperanza, affermando che il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi e, in caso di incapienza, attivare le procedure speciali previste dalla normativa di contabilità pubblica, anche mediante nomina di un commissario ad acta e con eventuale emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha chiarito che la disciplina sopravvenuta non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma ne regola solo le modalità esecutive, senza consentire una falcidia dei crediti patrimoniali riconosciuti in giudicato. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    ricorso per l'ottemperanza

    Il giudice dell'ottemperanza deve dare piena esecuzione al giudicato tributario e, in presenza di crediti da rimborso riconosciuti con sentenza, deve adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123

    e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.09.2017

    La norma disciplina le modalità di esecuzione dei rimborsi per i benefici fiscali legati a eventi calamitosi, istituendo un fondo e procedure particolari, ma non consente di comprimere il diritto al rimborso già giudizialmente accertato.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamata dalla difesa dell'Agenzia

    La disposizione è letta come norma che regola i limiti e le modalità di esecuzione dei rimborsi, in raccordo con le disponibilità finanziarie, non come fonte di estinzione o riduzione del diritto sostanziale al rimborso.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo del ricorrente richiama la regola di riparto dell'onere probatorio in ordine alla dimostrazione dell'incapienza dei fondi e dell'adempimento dell'amministrazione.

  • artt. 2, 3, 53 e 81 Cost.

    La Corte richiama tali principi per affermare che la disciplina dei rimborsi deve contemperare equilibrio di bilancio, uguaglianza e solidarietà, senza sacrificare i diritti patrimoniali riconosciuti in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza avente ad oggetto un credito da rimborso già accertato con giudicato, il giudice deve verificare l'effettiva disponibilità dei fondi previsti dalla disciplina speciale e, se questi risultano incapienti, deve attivare le procedure esecutive e contabili necessarie per assicurare l'integrale soddisfazione del credito.
  • La normativa sopravvenuta che introduce un diverso meccanismo amministrativo di rimborso, in assenza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso né può ridurre il contenuto sostanziale del diritto già riconosciuto con sentenza definitiva; essa opera solo sul piano delle modalità di esecuzione.
  • Non è conforme alla funzione del giudizio di ottemperanza ritenere sufficiente il mero richiamo dell'amministrazione alla disciplina finanziaria sopravvenuta: il giudice deve adottare provvedimenti specifici e motivati, anche con la nomina di un commissario ad acta, per garantire l'esecuzione del giudicato.
  • I vincoli di finanza pubblica e l'esigenza di equilibrio di bilancio possono incidere sulle modalità di pagamento, ma non legittimano una falcidia dei diritti patrimoniali definitivamente accertati in favore del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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