Cassazione Civile, Ordinanza n. 06165/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato i compensi professionali. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. In particolare, il Tribunale aveva valorizzato le risultanze del registro informatico e aveva ritenuto sufficiente la voce "a visto PM". La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non prova l’effettiva comunicazione secondo le forme di rito; con il secondo ha denunciato omesso esame e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che era stato erroneamente posto a carico del Pubblico Ministero l’onere di dimostrare la data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché, indipendentemente dalla questione sulla validità o meno della comunicazione del decreto, l’opposizione era comunque tardiva: il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 soggiace al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non intervenga la comunicazione del provvedimento. Poiché il decreto di liquidazione era stato emesso il 12 settembre 2019 e l’opposizione era stata proposta solo il 24 novembre 2020, il termine era ampiamente spirato. Quanto alle spese, la Corte non ha disposto alcuna condanna, rilevando che il ricorso era stato proposto dalla Procura, organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna alle spese anche in caso di soccombenza; inoltre gli intimati non avevano svolto difese. Ha altresì escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a termini di impugnazione e, in mancanza di comunicazione rituale, opera il termine lungo.
Il termine lungo per le impugnazioni si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002; se l’opposizione è proposta oltre tale termine, è tardiva e inammissibile.
È invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto, ma la censura non incide sull’esito poiché la tardività è affermata per il decorso del termine lungo.
Il ricorrente lamentava un errato riparto dell’onere della prova; la Corte, tuttavia, ha ritenuto assorbente la tardività dell’opposizione rispetto alla questione probatoria sulla comunicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso nel quadro del patrocinio a spese dello Stato è assoggettata, in mancanza di rituale comunicazione del provvedimento, al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
- La tempestività dell’opposizione va valutata in via preliminare rispetto alle contestazioni sulla regolarità della comunicazione: se il ricorso è stato proposto oltre il termine lungo, l’impugnazione è tardiva a prescindere dalla prova dell’effettiva conoscenza dell’atto.
- Le risultanze del sistema informatico o del registro di cancelleria, da sole, non sono decisive se la questione viene superata dalla verifica del decorso del termine lungo di impugnazione.
- L’organo della Procura, quando agisce come pubblico ministero nell’esercizio delle proprie funzioni, non è normalmente assoggettato alla condanna alle spese di lite anche in caso di soccombenza.
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