Cassazione Civile, Ordinanza n. 27858/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 19 giugno 1997 con cui due soggetti si sarebbero impegnati a procurare a un terzo l'acquisto di due appartamenti da costruirsi da una società edilizia di cui uno dei promittenti era amministratore. La scrittura non indicava il prezzo di vendita, ma prevedeva una penale giornaliera per il ritardo nella consegna. Il promissario acquirente ha convenuto in giudizio i due promittenti chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e la restituzione di quanto versato. Nel merito, il convenuto costituito ha eccepito sia il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sostenendo che questi aveva nominato un terzo quale destinatario dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, sia la nullità della scrittura per mancanza di un elemento essenziale, cioè il prezzo. Il Tribunale ha respinto la domanda per nullità del contratto. In appello la Corte territoriale ha invece accolto preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto un vizio di ultrapetizione e di violazione delle regole sulle impugnazioni, sostenendo che il giudice di primo grado, respingendo la domanda nel merito, avrebbe implicitamente rigettato anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e che, in mancanza di appello incidentale, la Corte d'appello non avrebbe potuto riformare la sentenza su tale punto. Ha inoltre prospettato la propria qualità di unico titolare del rapporto, la natura meramente rappresentativa del ruolo della terza persona indicata nella scrittura e l'estinzione del mandato in un precedente giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto in via dirimente che il ricorso fosse tardivo, perché la notificazione della citazione per revocazione della sentenza di appello vale, per entrambe le parti, come notificazione della sentenza ai fini del termine breve per proporre cassazione; nel caso concreto erano decorsi più di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione e il giudice della revocazione non aveva sospeso il termine ex art. 398, comma 4, c.p.c. Ha aggiunto, solo per completezza, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non riportava in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare l'asserito error in procedendo, e per irrilevanza, poiché la sentenza d'appello aveva comunque confermato nel resto la decisione di primo grado sulla nullità del contratto, con formazione del giudicato su tale profilo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel contesto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in relazione alla designazione di un terzo quale destinatario degli effetti del contratto
invocato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione
richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato implicito e alla mancata impugnazione
richiamato dal ricorrente in relazione alle impugnazioni incidentali
richiamato dal ricorrente in relazione alle impugnazioni incidentali
richiamato dal ricorrente in relazione alla devoluzione delle questioni non riproposte
indicato come norma processuale posta a fondamento del motivo per vizio del procedimento
richiamato per il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza di appello
richiamato per affermare la possibilità di sospensione del termine per ricorrere per cassazione nel giudizio di revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità
richiamato in tema di riunione di ricorsi avverso sentenza di appello e sentenza resa sulla revocazione della medesima sentenza
evocato indirettamente nel richiamo al principio di autosufficienza e alla necessità di indicare compiutamente gli elementi di fatto rilevanti
Massime di principio
- La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, salvo sospensione del termine da parte del giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c.
- Quando si denuncia in cassazione un error in procedendo, il ricorso deve riportare in modo puntuale e autosufficiente gli atti e i passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo del vizio senza una ricerca generalizzata negli atti di causa.
- La censura contro la decisione di appello è inammissibile se non colpisce tutte le rationes decidendi autonome poste a base della pronuncia, poiché la mancata impugnazione di una ratio idonea a sorreggere il dispositivo rende irrilevante l'esame delle ulteriori doglianze.
- Il giudicato formatosi su una statuizione non specificamente censurata preclude l'utilità dell'impugnazione su questioni che, anche se accolte, non inciderebbero sull'esito complessivo della lite.
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