Cassazione Penale, Sentenza n. 27197/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva parzialmente annullato la custodia cautelare in carcere rispetto al reato associativo (art. 416 c.p.) ma aveva confermato la custodia per il resto delle accuse (furti e clonazioni di carte carburante). Il ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari e la mancanza di valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari), lamentando non aver considerato elementi favorevoli quali il tempo trascorso, la confessione in altro procedimento, la revoca precedente della custodia e l'assenza di condotte successive alla scarcerazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e specifica la motivazione del Tribunale del riesame: il pericolo di reiterazione è stato valutato attuale e concreto sulla base della personalità del ricorrente (ostinazione, spregiudicatezza), delle modalità seriali e professionali dei reati e dell'assenza di attività lecita; il carcere è considerato necessario perché misure meno afflittive (anche con controllo elettronico) non avrebbero impedito la prosecuzione dell'attività criminosa (es. clonazione carte anche dal domicilio). La Corte ha altresì osservato che decisioni favorevoli rese nei confronti di coindagati non vincolano la valutazione delle esigenze cautelari su ciascun imputato. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; nessuna automatică rimessione in libertà.
Norme richiamate
Riferimento al reato di associazione per delinquere; il Tribunale del riesame ha annullato la contestazione associativa ma il giudizio sulle esigenze cautelari è stato mantenuto per i reati 'fine'.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma sul pericolo di reiterazione. La Corte ricorda che tale pericolo deve essere concreto e attuale e la prognosi va fatta sulla base della personalità dell'imputato, delle modalità del reato e delle condizioni di vita; non è necessario individuare una specifica occasione di reato.
Richiamata per evidenziare che in altro procedimento sono state ritenute circostanze equivalenti alla recidiva, elemento utilizzato dal ricorrente ma non decisivo per la Corte di legittimità nella valutazione delle esigenze cautelari attuali.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma applicata per stabilire che l'adozione del provvedimento di rigetto non comporta automaticamente la rimessione in libertà dell'indagato.
Massime di principio
- Il pericolo di reiterazione richiesto per la custodia cautelare deve essere valutato in modo prognostico e può fondarsi sulla personalità dell'imputato e sulle modalità seriali del reato; non è necessario individuare una specifica occasione di delinquere.
- Il tempo trascorso dal fatto attenua ma non esclude automaticamente le esigenze cautelari: la persistenza di modalità professionali, la serialità e l'assenza di mezzi leciti di sostentamento possono legittimare la misura cautelare massima anche dopo un intervallo temporale.
- La scelta della misura cautelare impone una valutazione caso per caso; misure meno afflittive (arresti domiciliari anche con controllo elettronico) possono essere inidonee quando non impediscono l'accesso agli strumenti o ai mezzi tecnici che consentono la reiterazione del reato.
- Il buon esito di provvedimenti favorevoli adottati nei confronti di coindagati non vincola la decisione rispetto a un altro indagato: le esigenze cautelari devono essere valutate per la singola persona.
- In Cassazione il sindacato si limita principalmente a verificare la correttezza e la completezza della motivazione e non a riesercitare la discrezionalità sulla scelta della misura quando la motivazione è ragionevole e coerente.
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