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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34778/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un utente di una palestra aveva convenuto in giudizio la società che gestiva i locali e i servizi sportivi per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal furto con scasso subito nello spogliatoio: in un armadietto chiuso a chiave erano custoditi un orologio di valore elevato e denaro contante, poi sottratti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo sussistente una responsabilità contrattuale da contatto sociale e una obbligazione di sicurezza connessa alla fruizione del servizio, oltre a escludere un concorso colposo del danneggiato. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) violazione degli artt. 112, 99 e 101 c.p.c. per asserita mutatio della causa petendi e violazione del giudicato interno, avendo la Corte territoriale qualificato la responsabilità come da contatto sociale senza domanda e senza contraddittorio; (2) violazione dell'art. 183 c.p.c. per tardiva valorizzazione di fatti secondari allegati dall'attore dopo l'istruttoria; (3) violazione degli artt. 101 e 292 c.p.c. per mancata comunicazione alla convenuta contumace dell'ordinanza di rilievo officioso sulla legittimazione passiva; (4) e (5) vizio motivazionale e violazione dell'art. 1173 c.c. per avere ritenuto normale portare beni di elevato valore nello spogliatoio; (6) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia sulla mancata prova del deposito dei beni; (7) violazione degli artt. 1784 e 1283 c.c. per avere affermato una responsabilità da deposito senza prova della presa in consegna o del rifiuto; (8) violazione degli artt. 360 n. 5, 1785 e 1227 c.c. per mancato esame del concorso colposo del creditore/danneggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso la violazione del contraddittorio e del giudicato interno perché il giudice di merito aveva soltanto riqualificato i fatti già ritualmente introdotti, riconducendo la responsabilità a un rapporto contrattuale da contatto sociale con obblighi di protezione; ha affermato che il rilievo officioso della questione di legittimazione passiva aveva consentito alle parti di interloquire e di svolgere attività anche probatoria; ha escluso che l'ordinanza dovesse essere comunicata alla contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c.; ha considerato insindacabili in cassazione gli accertamenti di fatto sulla prevedibilità del deposito di oggetti personali nello spogliatoio, sulla prova indiziaria del deposito e sulla mancanza di cassette di sicurezza; ha infine ritenuto che la valutazione del concorso colposo ex art. 1227 c.c. fosse giudizio di merito adeguatamente motivato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente; è stata altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; esclusa la sua violazione perché la Corte territoriale ha solo riqualificato giuridicamente i fatti dedotti.

  • art. 99 c.p.c.

    Evocato insieme agli artt. 112 e 101 c.p.c. per lamentare una decisione oltre i limiti della domanda; la censura è stata respinta.

  • art. 101 c.p.c.

    Il rilievo officioso di una questione impone il contraddittorio tra le parti e consente anche attività probatoria sulle conseguenze della questione rilevata d'ufficio.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato contro la dedotta tardività di fatti secondari; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sul rilievo officioso avesse legittimato l'attività difensiva e istruttoria successiva.

  • art. 292 c.p.c.

    È stata esclusa la necessità di comunicare alla parte contumace l'ordinanza con cui era stata sollevata d'ufficio la questione di legittimazione passiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Evocato in relazione all'omessa pronuncia; la censura è stata respinta perché la motivazione sul punto era ritenuta esistente e sufficiente.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato per qualificare la fonte dell'obbligazione; la Corte ha confermato la natura contrattuale della responsabilità da contatto sociale nell'ambito del servizio fruito.

  • art. 1784 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per negare una responsabilità da deposito in assenza di presa in consegna dei beni; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della ricostruzione contrattuale del rapporto.

  • art. 1785 c.c.

    Richiamato in relazione alla custodia e al concorso colposo del depositante; la Corte ha ritenuto la relativa valutazione riservata al merito.

  • art. 1227 c.c.

    La verifica della possibilità per il creditore di evitare il danno con l'ordinaria diligenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, non censurabile in cassazione se motivato.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è stato escluso perché la decisione di merito era sorretta da un percorso argomentativo sufficiente e gli accertamenti erano di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione idonea a incidere sulla decisione, deve porla al contraddittorio delle parti; ciò consente alle parti di svolgere non solo difese assertive ma anche attività istruttoria sui fatti secondari rilevanti.
  • La riqualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. né mutamento della causa petendi, se resta ferma la domanda sul medesimo bene della vita e non vengono introdotti fatti costitutivi nuovi estranei al thema decidendum.
  • La comunicazione dell'ordinanza resa su rilievo officioso non è automaticamente dovuta alla parte contumace, quando la questione sia stata trattata nel rispetto del contraddittorio e la parte abbia scelto di non costituirsi.
  • La valutazione circa la prevedibilità del comportamento del danneggiato, la prova del fatto storico e l'apprezzamento del concorso colposo ex art. 1227 c.c. appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
  • In una relazione di fruizione di servizi può configurarsi una responsabilità contrattuale da contatto sociale con obblighi di protezione, quando il servizio complessivamente offerto ingeneri un affidamento qualificato nella sicurezza dei beni dell'utente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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