Cassazione Penale, Sentenza n. 27455/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ienco contestava la sentenza di conferma della sua condanna per cessione di eroina (art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Ha dedotto: 1) vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva motivato in modo apodittico circa l'efficacia drogante della sostanza; 2) erronea interpretazione della legge penale (art.49 c.p. e art.73 d.P.R. 309/1990), lamentando che la Corte aveva collegato l'azione dell'acquirente all'effetto drogante senza adeguata base probatoria e senza accertare il valore del principio attivo, specie in presenza di modesto quantitativo della sostanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: richiamando il consolidato orientamento secondo cui non è sempre obbligatoria una perizia chimica per accertare la qualità o la quantità del principio attivo, la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'offensività potesse essere desunta da altre risultanze probatorie (ad es. corrispettivo pagato, status di consumatore abituale dell'acquirente). La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990
Norma che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti; applicata per configurare la responsabilità per cessione di eroina, la sua offensività è stata ritenuta integrata sulla base delle risultanze probatorie anche senza perizia sul principio attivo
art.49 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nel quadro di una critica interpretativa della fattispecie; la Corte ha ritenuto che non sussistesse errore di interpretazione della legge penale tale da invalidare la ricostruzione della responsabilità operata dal giudice di merito
art.616 cod. proc. pen.
Disposizione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art.23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. n.176/2020
Norma richiamata a giustificazione della celebrazione della camera di consiglio senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori, formalizzando la modalità di trattazione del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.3, n.15137/2019; Sez.4, n.22238/2014)
Principio consolidato secondo cui il giudice non è sempre obbligato a disporre accertamenti tecnici per stabilire la qualità/quantità del principio attivo: può utilizzare altre fonti probatorie, purché la motivazione sia rigorosa
Massime di principio
- In procedimenti per stupefacenti non è sempre necessario ordinare una perizia chimica: il giudice può desumere l'efficacia drogante da elementi come corrispettivo pagato, comportamento delle parti, e stato di consumatore abituale, purché dia motivazione adeguata
- La mancanza di analisi sul principio attivo non determina automaticamente nulità o vizio se le conclusioni del giudice sono supportate da congrua valutazione delle altre prove
- Le critiche alla motivazione devono dimostrare manifesti vizi logici o illogicità della ricostruzione probatoria; motivazioni congrue del giudice di merito resistono al sindacato di legittimità
- La condanna alle spese in Cassazione è ordinaria in caso di rigetto del ricorso (art.616 c.p.p.) e va prevista se il ricorso è infondato
- Le modalità procedurali emergenziali (es. camera di consiglio senza parti) previste da norme speciali possono essere applicate se richiamate correttamente nel procedimento
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