Cassazione Civile, Ordinanza n. 23529/2026 del 19/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di un’area adibita a giardino, dopo un primo passaggio davanti al giudice amministrativo che aveva declinato la giurisdizione, hanno agito davanti al giudice ordinario contro l’Agenzia del Demanio e altre amministrazioni per ottenere: l’accertamento della natura privata del terreno; in subordine, l’accertamento dell’usucapione; la declaratoria di cessazione della demanialità; il risarcimento dei danni. Il terreno era stato qualificato come demanio marittimo all’esito di un procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che il fondo avesse caratteristiche fisiche e funzionali di spiaggia/arenile, fosse idoneo ai pubblici usi del mare, e che la delimitazione avesse natura meramente ricognitiva. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 822 c.c. e dell’art. 28 cod. nav. per errata qualificazione del bene come demaniale, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi non decisivi o estranei (mareggiate straordinarie, presenza di bagnanti, irrilevanza di distanza dalla battigia, falda di acqua dolce e salinità ridotta); 2) violazione degli artt. 32 e 33 cod. nav., assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il procedimento di ampliamento del demanio e non la delimitazione; 3) violazione dell’art. 32 cod. nav., dell’art. 58 del regolamento di esecuzione e dell’art. 112 c.p.c. per asserite irregolarità del procedimento, difetti istruttori e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme al consolidato orientamento di legittimità sul demanio marittimo naturale: la demanialità deriva ipso iure dalla sussistenza di caratteristiche oggettive del bene, valutate con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione; la nozione di spiaggia/arenile comprende anche le aree soggette a mareggiate straordinarie se ancora idonee, anche potenzialmente, ai pubblici usi del mare. Ha inoltre ribadito che la delimitazione ex art. 32 cod. nav. è atto meramente ricognitivo e tecnico, mentre l’art. 33 cod. nav. riguarda l’acquisizione di beni privati al demanio in fattispecie diversa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché promiscuo e privo della specificità richiesta; comunque, eventuali irregolarità del procedimento di delimitazione non incidono sulla natura demaniale del bene una volta accertati i presupposti fattuali. È stata infine ribadita l’inusucapibilità dei beni demaniali e l’assenza di sdemanializzazione tacita, che richiede un formale provvedimento o una previsione di legge. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La demanialità marittima naturale deriva dalla conformazione oggettiva del bene e dalla sua idoneità ai pubblici usi del mare, non da un provvedimento costitutivo.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del bene; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce dei criteri oggettivi di appartenenza al demanio marittimo.
La procedura di delimitazione ha natura meramente ricognitiva e tecnica, servendo a individuare il confine tra proprietà privata e demanio già esistente.
Riguarda l’acquisizione di beni privati al demanio ed è applicabile a fattispecie diverse da quelle in cui il bene è già demaniale per caratteristiche naturali.
La cessazione della demanialità richiede un formale provvedimento dell’autorità competente o una specifica disposizione di legge; non è ammessa sdemanializzazione tacita.
art. 58 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione
Richiamato nel terzo motivo per lamentare vizi procedurali della delimitazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque irrilevante rispetto alla natura del bene.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha rilevato la mancanza di specificità della doglianza e la sua inammissibilità.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove dovuto.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’appartenenza di un bene al demanio marittimo naturale dipende dai suoi caratteri oggettivi e funzionali, accertati con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, senza necessità di un atto amministrativo costitutivo.
- La nozione di spiaggia o arenile comprende anche aree soggette a mareggiate straordinarie, purché conservino un’attitudine, anche solo potenziale, ai pubblici usi del mare.
- Ai fini della demanialità marittima è decisiva l’idoneità del bene agli usi pubblici del mare; elementi come distanza dalla battigia, salinità del terreno, falde d’acqua dolce o uso privato attuale non sono di per sé decisivi.
- La delimitazione ex art. 32 cod. nav. ha funzione ricognitiva e tecnica: accerta il confine tra proprietà privata e demanio già esistente, ma non amplia il demanio.
- Il procedimento di ampliamento ex art. 33 cod. nav. presuppone invece l’acquisizione di beni privati al demanio e non può essere confuso con la delimitazione.
- Le eventuali irregolarità formali della procedura di delimitazione non incidono sulla qualificazione demaniale del bene se i presupposti oggettivi della demanialità risultano accertati.
- I beni demaniali non sono usucapibili e la loro sdemanializzazione non può essere tacita, ma richiede un formale provvedimento o una previsione di legge.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e distinti; la proposizione di censure eterogenee e sovrapposte in un unico motivo comporta inammissibilità.
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