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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19736/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia origina da un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di blocchi di fondazione per pali tubolari lungo tratti della linea ferroviaria. L'appaltatrice, dopo l'esecuzione dei lavori e la formulazione di riserve, aveva chiesto il pagamento di maggiori somme per alcune voci (in ricorso concentrate sulle riserve n. 1 e n. 2). Il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente la domanda; la corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione della società appaltatrice. Con il ricorso per cassazione, la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione delle norme processuali per avere i giudici di merito aderito alla CTU senza esaminare le critiche e per avere la consulenza considerato documenti della controparte asseritamente irritualmente prodotti; 2) violazione dell'art. 1372 c.c. e del contratto di appalto, sostenendo che non fosse tenuta a eseguire prestazioni maggiori non previste dal progetto e che l'art. 6 del contratto non giustificasse l'addebito di tali maggiori prestazioni; 3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla riserva relativa agli addebiti per il personale di scorta ferroviaria, lamentando che la corte avesse ritenuto dovuto l'addebito pur in assenza di documentazione della preventiva richiesta contrattuale e senza esaminare alcune osservazioni tecniche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non specificamente censurata: l'appaltatrice, trattandosi di appalto a corpo, avrebbe dovuto verificare il tracciato e valutare ex ante eventuali difformità o supplementi, non potendo poi reclamarli a posteriori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura mirava in sostanza a una diversa interpretazione del contratto, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati né trascrivere integralmente la clausola invocata. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva esaminato la circostanza relativa alla mancanza di documenti, reputandola però non decisiva rispetto al comportamento concludente delle parti e alla effettiva esecuzione del servizio di scorta carrelli; inoltre, le osservazioni tecniche richiamate non erano state trascritte, con difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante non è accoglibile quando la decisione di merito sia sorretta da una ratio autonoma non specificamente impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse e per mancata censura di una ratio decisiva autonoma.

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    La nullità della consulenza tecnica deve essere tempestivamente dedotta, ma la censura resta inammissibile se la decisione è comunque fondata su un'autonoma motivazione non attaccata.

  • art. 1372 c.c.

    La parte non può in cassazione chiedere una nuova interpretazione del contratto se non deducendo specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o una motivazione illogica.

  • art. 31-bis L. n. 109/1994

    È richiamato come base dell'istanza di accordo bonario rimasta senza esito prima della lite giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes rilevanti.
  • In tema di appalto a corpo, l'appaltatore non può pretendere a posteriori maggiori compensi per elementi o difformità che avrebbe potuto verificare prima di formulare l'offerta, dovendo assumere le conseguenti valutazioni economiche ex ante.
  • Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto non consente una nuova valutazione del significato della clausola: è ammissibile solo la denuncia di specifiche violazioni delle regole legali di ermeneutica o di motivazione illogica.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il fatto risulti comunque esaminato dal giudice di merito, anche se valutato non decisivo, e quando il motivo difetti di specificità per mancata trascrizione degli elementi tecnici richiamati.
  • La nullità della consulenza tecnica o le irregolarità della sua acquisizione non conducono alla cassazione se la decisione impugnata resta sorretta da una motivazione autonoma e non investita dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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