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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34580 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’importazione, con bolletta del 29 marzo 2012, dalla Cina di carburi metallici dichiarati alla voce NC 3824 30 00 90. Le analisi doganali li hanno identificati come carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, con conseguente riclassificazione alla voce TARIC 3824 30 00 10 e applicazione, oltre al dazio ordinario del 5,3%, del dazio antidumping del 33%. La ricorrente ha contestato la rettifica doganale e le sanzioni, deducendo: omessa pronuncia e mancata conoscenza del provvedimento regionale richiamato; errata classificazione tariffaria; mancanza dell’elemento soggettivo e della colpevolezza del rappresentante indiretto; inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi e, quindi, il ricorso, confermando l’esito sfavorevole già pronunciato dalla CTP nel 2015 e dalla CTR della Lombardia. Il primo motivo è infondato: il rigetto nel merito ha comportato un rigetto implicito dell’eccezione preliminare e l’avviso di rettifica riportava gli elementi essenziali del provvedimento richiamato. Il secondo motivo è inammissibile: la ricorrente mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sulla composizione della merce e la valutazione delle analisi, non sindacabili in cassazione nei termini prospettati. Il terzo e il quarto sono infondati: il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale risponde dell’obbligazione doganale e la sua consapevolezza dell’irregolarità non è rilevante nella posizione di chi ha proceduto all’introduzione; gli operatori professionali devono inoltre agire con diligenza qualificata e verificare le informazioni dell’esportatore. Anche il quinto motivo è infondato: la composizione della merce e la classificazione applicabile non presentavano un’incertezza normativa oggettiva e inevitabile idonea a escludere le sanzioni. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle dogane 5.300 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e a versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    La L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato.

    L’atto tributario può essere motivato per relationem senza allegare l’atto richiamato, se il contribuente ne conosce già legalmente e integralmente il contenuto oppure se l’atto notificato ne riproduce gli elementi essenziali necessari a comprendere e contestare la pretesa.

  • Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 11

    L'avviso di rettifica deve, pertanto, reputarsi legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati per relationem ancorchè non allegati.

    In materia doganale, l’avviso di rettifica è sufficientemente motivato se espone i tratti essenziali degli atti presupposti richiamati, anche quando questi non siano materialmente allegati.

  • Regolamento (CE) n. 2268/2004, art. 1, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1275/2005, art. 1

    E' istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso, classificabili ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824 30 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese.

    Il dazio antidumping definitivo si applica anche al carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originario della Cina, classificato al codice TARIC indicato. Nel caso concreto, la ricorrente non ha potuto ottenere una diversa classificazione rimettendo in discussione l’accertamento fattuale sulla composizione della merce.

  • Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura combinata nn. 1 e 6, disposizioni preliminari del Regolamento (CEE) n. 2658/1987, Allegato I

    La decisione non formula un’autonoma interpretazione di tali regole: ritiene inammissibile la censura perché diretta a contestare la ricostruzione fattuale della composizione della merce, anziché un errore interpretativo della norma tariffaria.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, artt. 201, commi 3 e 4, e 202, comma 3

    La piana analisi della norma pone in luce che la consapevolezza ("sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere", "sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere") della irregolarità della introduzione della merce, quindi l'afferente stato soggettivo [...] rileva unicamente per "le persone" che "hanno partecipato" all'introduzione irregolare" o che "hanno acquisito o detenuto la merce considerata", mai per "la persona che ha proceduto" ad una "introduzione irregolare".

    Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale a nome proprio risponde dell’obbligazione insieme all’importatore. La consapevolezza dell’irregolarità è richiesta per altri soggetti che abbiano partecipato all’introduzione o acquisito o detenuto la merce, non per chi ha proceduto all’introduzione irregolare.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 220, par. 2, lett. b)

    la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

    La buona fede può rilevare solo se il debitore dimostra di avere tenuto, durante le operazioni commerciali, una condotta diligente volta a verificare il rispetto delle condizioni richieste.

  • Codice civile, art. 1176, comma 2

    Si tratta, in questo caso, di una diligenza qualificata, da ragguagliare, giusta l'art. 1176 c.c., comma 2, alla "natura dell'attività esercitata"; in particolare, l'esercizio professionale dell'attività di rappresentante indiretto dell'importatore da parte della società contribuente comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo esigibile dell'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione.

    La diligenza richiesta è commisurata alla natura professionale dell’attività: al rappresentante indiretto spetta controllare, nei limiti esigibili, l’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 10

    Lo stato soggettivo di consapevolezza della irregolarità della introduzione della merce in capo alla CAD è nel caso di specie del tutto irrilevante. Grava, infatti, sull'importatore e sul suo rappresentante indiretto l'obbligo di vigilare "sull'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione dall'esportatore, al fine di evitare abusi".

    Le doglianze sulla colpevolezza non escludono la responsabilità del rappresentante indiretto per l’obbligazione doganale, né superano l’obbligo professionale di vigilanza sull’esattezza delle informazioni. La pronuncia non enuncia una distinta interpretazione generale degli articoli, ma respinge nel caso concreto l’eccezione di assenza di colpevolezza.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, e Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Pertanto, anche in ragione di quanto esposto sopra, nel respingere il secondo motivo di ricorso, difettano in nuce gli elementi sintomatici elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte [...] per potersi fondatamente discutere di "oggettiva incertezza normativa tributaria", quale causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa del contribuente, mancando quella condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria.

    L’incertezza normativa esclude la responsabilità amministrativa solo se è oggettiva e inevitabile, tale da impedire di individuare con sicurezza la norma applicabile dopo un procedimento interpretativo corretto. Una contestazione dell’accertamento di fatto sulla merce non dimostra tale incertezza.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione complessiva, pur senza affrontare espressamente una questione, comporta in modo implicito il suo rigetto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012

    l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma 5, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012.

    La cassazione non consente di sostituire una diversa valutazione delle prove e dei fatti a quella del giudice di merito. La ricostruzione fattuale è contestabile solo nei limiti del vizio motivazionale ammesso dalla formulazione applicabile dell’articolo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater; Legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto [...] della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida se l’atto notificato espone gli elementi essenziali dell’atto richiamato, sufficienti a rendere comprensibile la pretesa e a consentire la difesa; la mancata allegazione, da sola, non determina l’illegittimità.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, letta nel suo complesso, implica il rigetto della questione non esaminata espressamente.
  • In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove o della composizione della merce presentando la contestazione come violazione di legge: occorre denunciare un effettivo errore interpretativo della norma o un vizio motivazionale ammissibile.
  • Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale è responsabile dell’obbligazione doganale insieme all’importatore; per un operatore professionale l’obbligo di diligenza comprende controlli esigibili sull’esattezza delle informazioni dell’esportatore.
  • La buona fede e l’assenza di consapevolezza non liberano automaticamente l’importatore o il rappresentante indiretto: la decisione valorizza la posizione di chi procede all’introduzione e il dovere di vigilanza proprio dell’attività professionale.
  • L’incertezza normativa può escludere le sanzioni solo se è oggettiva e inevitabile e rende impossibile individuare la norma applicabile; il semplice dissenso sulla classificazione o sull’accertamento dei fatti non basta.

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