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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20185/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnava l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip (del 06/11/2023) connessa a accuse di associazione finalizzata allo smercio di rilevanti partite di marijuana (art. 74 d.p.r. 309/90) e numerosi episodi di spaccio (art. 73 d.p.r. 309/90), nonché l'applicazione dell'aggravante ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.. Denunciava l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'assenza delle esigenze cautelari, l'erronea applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 (lieve entità), l'esclusione dell'attenuante di cui al comma 6 dell'art. 74 d.p.r. 309/90 e la mancanza dell'elemento soggettivo per l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità (ri-valutazione di fatti e degli elementi probatori). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario, valutando complessivamente intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni dei collaboratori Filocamo e Minerva, accertamenti di polizia giudiziaria, dati GPS e sequestri. La Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione in merito alla struttura associativa, al ruolo del Mento e alla rilevanza delle esigenze cautelari (anche per le aggravanti e il collegamento con la consorteria 'ndranghetistica), respingendo le censure difensive come parcellizzazione degli indizi o ricostruzione alternativa dei fatti. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020

    Riferimento procedurale alle forme di proposizione del ricorso e modalità di trattazione in Cassazione

  • art. 74 d.p.r. 309/1990

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie e ha escluso l'attenuante del comma 6 in considerazione della professionalità del sodalizio e del collegamento con il clan mafioso

  • art. 73 d.p.r. 309/1990

    art. 73 d.p.r. 309/90 (con riferimento anche al comma 5)

    Norma sui delitti di spaccio; la Corte ha ritenuto non applicabile la deroga per "lieve entità" (comma 5) alla luce dei molteplici elementi contrari e della rilevanza delle condotte contestate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante per agevolazione mafiosa/connessione con organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che la posizione del Mento sia tale da consentire l'applicazione dell'aggravante testè richiamata

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il regime derogatorio per le misure cautelari; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano misure cautelari più afflittive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze per il ricorso inammissibile; ha determinato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di liquidazione delle spese e delle sanzioni e agli adempimenti della cancelleria

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il ricorso è ammissibile solo per vizio di motivazione manifesto o per violazione di norme di diritto: non è luogo per rinnovare la valutazione dei fatti o proporre ricostruzioni alternative
  • La verifica dei gravi indizi di colpevolezza deve essere compiuta unitariamente e non in modo 'frazionato': la Corte valuta se il giudice di merito ha dato adeguata e logica motivazione sulla portata complessiva degli elementi indizianti
  • Intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni di collaboratori, riscontri investigativi (GPS, sequestri) costituiscono elementi idonei a fondare la gravità indiziaria se valutati complessivamente e riscontrati tra loro
  • Le censure generiche sulla applicazione di fattispecie aggravanti o attenuanti (es. lieve entità o attenuanti speciali) difficilmente superano il vaglio di ammissibilità se non indicano specifiche violazioni normative o manifesta illogicità nella motivazione del giudice di merito
  • Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità per motivi non consentiti

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