Cassazione Civile, Sentenza n. 16098/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda il rimborso IVA del terzo trimestre 2010 per un credito di € 12.000.000,00 richiesto dalla società. L'Agenzia ha chiesto documentazione (presentata in ritardo), la definizione di carichi pendenti e la prestazione di una garanzia ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/72; la garanzia è stata fornita con polizza fideiussoria e il rimborso è stato disposto il 9 agosto 2013. L'Agenzia ha liquidato interessi limitati, escludendo dalla maturazione degli interessi alcuni periodi ritenuti di sospensione: il ritardo nella produzione della documentazione (20/12/2010-21/01/2011), il periodo tra richiesta e prestazione della garanzia (24/05/2013-26/07/2013) e il periodo in cui l'Amministrazione aveva eccepito l'esistenza di carichi pendenti (24/03/2011-05/04/2013). Alpiq ha chiesto la differenza degli interessi per il periodo successivo al 20/11/2011 fino al rimborso; l'Agenzia ha respinto, la CTP ha annullato il diniego e la CTR Lombardia ha rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che non fosse stato adottato un formale provvedimento di "fermo" idoneo a sospendere gli interessi e che, anzi, i carichi contestati dall'Amministrazione si sono rivelati in gran parte insussistenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la semplice richiesta di definizione dei carichi pendenti o una nota amministrativa possano sostituire un formale provvedimento motivato di sospensione/fermo capace di paralizzare il diritto al rimborso e sospendere la maturazione degli interessi. La Corte ha richiamato l'esigenza di un provvedimento motivato, portato a conoscenza del contribuente, che consenta un effettivo controllo giurisdizionale e la verifica della proporzionalità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Avendo inoltre l'Amministrazione in seguito ridotto i carichi (provvedimento di autotutela parziale) dimostrando l'insussistenza dei controcrediti, è rimasto solo un ritardo ingiustificato nella corresponsione del rimborso che non è stato adeguatamente compensato. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
art. 38-bis, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma disciplina il rimborso dell'IVA e la possibilità per l'Amministrazione di chiedere garanzie; la Corte ha ritenuto che l'adozione di misure che sospendono il rimborso richieda comunque un provvedimento motivato e comunicato al contribuente per produrre effetti sospensivi sugli interessi
art. 69 r.d. 14 aprile 1910, n. 2440
Norma richiamata sul potere dell'Amministrazione di sospendere pagamenti per garantire la riscossione; la Corte ha affermato che pur essendo applicabile anche in materia di IVA, l'esercizio di tale potere deve avvenire mediante un atto formale e motivato
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha considerato la rilevanza probatoria degli atti amministrativi e della necessità di una motivazione idonea per produrre effetti limitativi dei diritti del contribuente
art. 183 Direttiva IVA (ex art. della direttiva comunitaria)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il regime di calcolo degli interessi dell'erario non può derogare ai principi della direttiva: gli interessi devono essere calcolati dal giorno in cui l'eccedenza IVA avrebbe dovuto normalmente essere rimborsata, salvo giustificato e formalmente motivato impedimento
Corte di giustizia UE, cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96 (Garage Molenheide) e C-107/10 (Enel Maritsa Iztok 3)
Giurisprudenza comunitaria richiamata per affermare che le misure cautelari che limitano il diritto di detrazione/rimborso IVA richiedono un controllo giurisdizionale effettivo e devono essere proporzionate; la Corte ha ritenuto irragionevoli sospensioni non adeguatamente motivate o di durata eccessiva
Massime di principio
- Per sospendere la maturazione degli interessi su un rimborso IVA l'Amministrazione deve adottare un provvedimento formale e motivato, portato a conoscenza del contribuente; semplici richieste o note non hanno efficacia sospensiva
- La misura cautelare/amministrativa volta a bloccare un rimborso deve essere proporzionata e soggetta a controllo giurisdizionale effettivo; in assenza di ciò il contribuente ha diritto agli interessi per il ritardo
- Se le contestazioni dell'Amministrazione sui carichi pendenti risultano infondate o vengono successivamente ridotte (es. con autotutela), il ritardo nella corresponsione del rimborso è ingiustificato e dà luogo al riconoscimento degli interessi a favore del contribuente
- Il dies a quo per il calcolo degli interessi dovuti dall'erario deve essere, di regola, il giorno in cui l'eccedenza IVA sarebbe dovuta essere rimborsata; esclusioni richiedono motivazione valida e tempestiva
- Richieste di garanzie possono legittimamente sospendere il rimborso per il periodo necessario alla loro prestazione (es. tra richiesta e effettiva polizza), ma tale sospensione va specificamente considerata e motivata
- In questioni di novità giuridica le spese processuali possono essere compensate; tuttavia la parte che ottiene il riconoscimento del diritto al rimborso completo può comunque agire per ottenere la differenza degli interessi non corrisposti
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