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Ordinanza

Ordinanza n. 3264/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede Napoli, depositata in data 27/7/2021 n. 5261

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5261/2021 quanto al pagamento di € 200,00, oltre accessori, per spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Campania depositata il 27 luglio 2021, nella parte relativa alla condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 200,00, oltre accessori di legge, per spese di lite. Nel giudizio è emerso che la sentenza aveva già previsto, in caso di mancata ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione. Il ricorrente ha quindi contestato la mancata esecuzione del giudicato, riconducibile alla condotta omissiva del commissario ad acta. Il TAR ha inoltre esaminato l’incidenza dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, una volta nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione, non sia più possibile censurare direttamente l’omessa esecuzione imputandola all’amministrazione; le doglianze relative all’attività o all’inerzia del commissario devono essere proposte al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo ai sensi dell’art. 114, commi 1 e 6, c.p.a. Applicando il principio di conservazione dei mezzi processuali, il Collegio ha interpretato il ricorso per ottemperanza come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Ha tuttavia rilevato che l’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 include nei «giudizi di ottemperanza» anche le fasi incidentali relative all’omessa, incompleta o inesatta esecuzione e introduce una sospensione automatica, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della l. n. 207/2024, per il biennio previsto dalla disposizione. Il giudizio è stato pertanto sospeso ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, con riserva di ogni questione processuale, di merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    «l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»

    Il giudizio di ottemperanza riguarda l’inadempimento o l’elusione del giudicato imputabile all’amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell’esecuzione.

  • art. 21 c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta, che si sostituisce all’amministrazione nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    «le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni»

    Gli atti e le omissioni del commissario ad acta sono sottoposti al controllo del giudice dell’ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al medesimo giudizio.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Prevede un’apposita tutela contro gli atti del commissario ad acta; le parti possono proporre reclamo al giudice dell’ottemperanza, mentre i terzi estranei al giudicato possono impugnare con rito ordinario.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    «Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»

    La disposizione introduce una causa automatica di sospensione dei giudizi di ottemperanza, comprese le fasi incidentali relative all’omessa, incompleta o inesatta esecuzione, per il biennio previsto dalla norma.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base normativa della sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudicato prevede la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione, le contestazioni relative all’omessa o inesatta esecuzione non possono essere imputate direttamente all’amministrazione, ma devono essere proposte al giudice dell’ottemperanza mediante reclamo contro l’attività o l’inerzia del commissario.
  • Il ricorso erroneamente qualificato come giudizio di ottemperanza può essere conservato e interpretato come reclamo contro l’inerzia del commissario ad acta, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, quando dal suo contenuto emerga la contestazione dell’attività commissariale.
  • La nozione di «giudizi di ottemperanza» contenuta nell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 comprende anche le fasi incidentali del giudizio concernenti l’omessa, incompleta o inesatta esecuzione del giudicato.
  • La causa di sospensione automatica prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 opera anche nei giudizi di ottemperanza già pendenti e nelle relative fasi incidentali, per il periodo temporale stabilito dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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