Cassazione Penale, Sentenza n. 25301/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorso deduce in particolare: (1) errata applicazione dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (sospensione della prescrizione per COVID), sostenendo che la Corte di appello avrebbe inavvertitamente computato la sospensione in un periodo in cui non risultava svolta attività processuale né alcun atto o rinvio; (2) omessa/insufficiente motivazione della Corte di appello circa l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 non si applica al caso di specie perché non c'era un termine processuale pendente ai sensi dell'art. 172 c.p.p. (l'unico atto era il decreto presidenziale di citazione, da emettersi "senza ritardo" ai sensi dell'art. 601 c.p.p.). Alla luce di ciò il termine di prescrizione per il reato (massimo di 12 anni e 6 mesi per l'aggravante contestata) risultava già decorso (con estinzione intervenuta il 4 giugno 2021). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per prescrizione; restano ferme la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente sequestrata.
Norme richiamate
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito)
La sospensione della prescrizione prevista per l'emergenza pandemica si applica solo ai procedimenti nei quali fossero effettivamente operanti termini processuali per il compimento di specifici atti nel periodo di riferimento; non opera in modo generalizzato per tutti i procedimenti pendenti.
Va verificata l'esistenza di un termine pendente per l'applicabilità della sospensione: se non esiste termini pendenti (come quando l'unico atto è un decreto di citazione da adottarsi "senza ritardo") la sospensione non si applica.
art. 601, comma 1, cod. proc. pen.
Il decreto presidenziale di citazione per l'appello non è un atto gravato da un termine di legge a giorni/mesi/anni; quindi non rientra nella fattispecie dei termini pendenti la cui decorrenza è sospesa per COVID.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del reato contestato; il termine massimo di prescrizione applicabile (tenendo conto dell'aggravante "ingente quantità") è stato preso a riferimento per il calcolo della estinzione per prescrizione (12 anni e 6 mesi).
Giurisprudenza: Sez. U. n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna) e Sez. 5 n. 2647 del 29/09/2021 (Fava)
Principio consolidato: la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020 opera solo nei procedimenti che hanno subito una effettiva stasi e nei quali fossero pendenti termini processuali rilevanti; non si applica, tra l'altro, alla finestra temporale intercorrente tra deposito dell'impugnazione e decreto di citazione per l'appello.
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per COVID (art. 83 d.l. 18/2020) non opera automaticamente per tutti i processi pendenti: occorre verificare se, nel periodo indicato, vi fosse un termine processuale effettivamente pendente per il compimento di atti specifici.
- Un decreto presidenziale di citazione emesso "senza ritardo" (art. 601 c.p.p.) non costituisce termine legale per l'applicazione della sospensione della prescrizione; dunque non sempre la fissazione dell'udienza salva la decorrenza del termine prescrizionale.
- Nel calcolo della prescrizione deve essere valutata la tipologia del reato e le aggravanti rilevanti per determinare il termine massimo applicabile; se alla data utile il termine è già decorso, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
- Anche se il reato si estingue per prescrizione, possono rimanere efficaci provvedimenti di natura reale (es. confisca e distruzione della sostanza sequestrata).
- In casi simili il difensore dovrebbe documentare con precisione la presenza o assenza di termini processuali pendenti nel periodo di sospensione COVID per ottenere (o opporsi) all'operatività dell'art. 83 d.l. 18/2020.
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